La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Assegno unico anche per i figli residenti in un altro Stato Ue

La circolare Inps n. 81 del 24 luglio 2026 illustra le novità introdotte dall’articolo 7-bis del Dl 19/2026 sulla disciplina dell’Assegno unico e universale. La prestazione può ora essere riconosciuta anche per i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea e ai lavoratori cittadini Ue non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale. Restano invariati i criteri per individuare i figli appartenenti al nucleo familiare ai fini Isee: la modifica ha ampliato soltanto la platea dei figli per i quali può spettare l’assegno, ferme le ulteriori condizioni previste dal Dlgs 230/2021.

La Pa può scegliere se e quando coprire i posti vacanti

La presenza di vuoti in organico non obbliga l’amministrazione a bandire concorsi né determina, di per sé, un diritto dei dipendenti alla copertura dei posti. La scelta se assumere, quando avviare la procedura e quante unità reclutare rientra nella potestà di auto-organizzazione e nelle valutazioni di merito legate alle esigenze funzionali dell’ente. Non assume rilievo neppure la prospettazione di un futuro impiego dei neoassunti in mansioni superiori senza adeguamento retributivo, quando si tratta di un’eventualità incerta e priva di riscontri concreti. È quanto ha confermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5409 del 7 luglio 2026, respingendo l’appello dei vincitori di un concorso interno per vice ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Il dirigente fuori dotazione non può guidare uffici ordinari

La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 255/2026/PAR, esclude che al dirigente assunto a tempo determinato fuori dotazione organica ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Tuel possano essere affidate, anche in via accessoria, responsabilità di uffici istituzionali ordinari. L’incarico previsto da questa disposizione deve conservare natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale e non può trasformarsi in uno strumento per coprire funzioni stabili di direzione e gestione. Una diversa soluzione finirebbe per snaturare il contratto e per sovrapporlo agli incarichi disciplinati dal comma 1 dello stesso articolo 110, utilizzabili invece per le funzioni ordinarie e permanenti dell’ente. Le esigenze di efficienza e riorganizzazione non consentono quindi di superare la distinzione tra le due fattispecie.

Si al controllo del giudice sugli atti di macro-organizzazione

Le scelte organizzative della Pa restano discrezionali, ma il giudice ordinario può verificarne la conformità alla legge quando incidono sui diritti dei dipendenti. Può quindi disapplicare l’atto presupposto illegittimo, pur senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni sulle esigenze di personale e sulle qualifiche necessarie. Il principio opera anche nelle procedure per eccedenze e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del Dlgs 165/2001: la determinazione della dotazione organica, quale presupposto del collocamento in disponibilità, è sindacabile per violazione di legge o eccesso di potere. È quanto ha ribadito la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 19657 del 13 giugno 2026.

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