La presenza di società e organismi partecipati rende necessario affiancare ai bilanci dei singoli soggetti una lettura unitaria dei rapporti economici e finanziari del gruppo pubblico locale. In questa prospettiva il bilancio consolidato assume una funzione informativa e rendicontativa essenziale, rappresentando gli effetti della gestione svolta dall’ente direttamente o attraverso i soggetti partecipati.
L’articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011, prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri «gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate» e che «la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie».
Con l’asseverazione l’organo di controllo attesta, sulla base della documentazione contabile acquisita, la corrispondenza delle poste rilevate. Non si tratta quindi di una mera valutazione, ma di una verifica che attribuisce certezza alle risultanze contabili e che non può essere ignorata senza conseguenze sul piano amministrativo-contabile.
Nell’asseverazione dei crediti e debiti tra enti locali e organismi partecipati assumono rilievo i mastri contabili, gli stanziamenti e i residui di bilancio, i contratti, le fatture emesse e ricevute e gli atti di liquidazione. Il confronto di tali elementi deve consentire di evidenziare tempestivamente eventuali disallineamenti tra le rispettive contabilità.
Il prospetto dei debiti e crediti reciproci tra Ente locale e società o organismi partecipati, costruito sulla base delle rispettive contabilità, deve essere asseverato dagli organi di revisione dei soggetti coinvolti.
Nella costruzione del bilancio consolidato, la preventiva riconciliazione dei debiti e crediti reciproci consente di procedere correttamente alle elisioni dei costi e ricavi e dei crediti e debiti infragruppo ai fini della redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.
Sul tema è intervenuta la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 42/2026/PRSE. Secondo la pronuncia, l’asseverazione prevista dall’articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011 si estende a tutti gli organismi partecipati, a prescindere dalla misura della partecipazione o dalla natura giuridica dell’ente, non essendovi nella disciplina positiva spazio per esclusioni o applicazioni selettive. La mancata asseverazione, o la sua effettuazione da parte di soggetti diversi dagli organi di controllo, può costituire indice di criticità del sistema dei controlli interni e di possibili disallineamenti nei rapporti finanziari infragruppo pubblico.
Ancrel ha predisposto, a supporto degli organi di controllo, un modello di richiesta di verifica dei debiti e crediti reciproci al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011, esteso anche alle società indirette detenute da società controllate, alle società quotate, alle Unioni di Comuni e ai Consorzi di Comuni, nonché una bozza di verbale per la verifica dei rapporti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati.
La verifica è finalizzata ad assicurare, attraverso l’asseverazione dei rispettivi organi di revisione, la correttezza dei rapporti economico-finanziari tra ente e organismo partecipato. Ai fini del corretto svolgimento dell’attività di revisione dell’ente socio è inoltre opportuno dare evidenza dei principi contabili adottati per le rilevazioni effettuate.
Con il venir meno dello specifico questionario sul bilancio consolidato trasmesso alle Sezioni regionali di controllo dall’organo di revisione, le verifiche sui rapporti con le società partecipate e sulla conciliazione dei debiti e crediti sono confluite nel questionario al rendiconto, che coinvolge gli organi di controllo secondo le scadenze definite dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti.
L’asseverazione resa dagli organi di revisione della partecipata e dell’ente locale verifica l’esatto importo delle partite reciproche. In presenza di discordanze, l’ente deve assumere entro il termine dell’esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari per ricondurre le partite debitorie e creditorie alla corretta conciliazione.
La Corte dei conti Sezione autonomie n. 2/2016/QMIG evidenzia la «necessità di una doppia asseverazione, alla luce del fatto che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio». Nella stessa pronuncia, «la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata)».
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 212/2023/PRSP, ha incluso nella verifica anche i rapporti finanziari con l’Unione o la Comunità di appartenenza.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, 10 settembre 2021, n. 142/2021/PRSE, nell’ambito del consolidamento l’asseverazione costituisce un «aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal Dlgs n. 118/2011 in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie, ed è pertanto momento non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche».
Sulla stessa linea le Sezione autonomie del 24 febbraio 2015, n. 4/2015/INPR, secondo cui l’asseverazione «risponde all'esigenza di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari; esigenza particolarmente sentita in relazione all'ambito del consolidamento, che comprende un universo vasto, costituito dagli enti strumentali, dai semplici organismi (tra cui le gestioni fuori bilancio, a norma dell'articolo 1, comma 2), dalle aziende, dalle società controllate e da quelle partecipate (articolo da 11-ter a 11-quinquies, Dlsg n. 118/2011, riformato)».
La doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte degli organi di revisione dell’ente e della società consente di ridurre le incongruenze tra i rispettivi bilanci, rafforzando l’attendibilità delle scritture contabili e facendo emergere eventuali passività latenti suscettibili di manifestarsi negli esercizi successivi.
La pronuncia della Corte dei conti Emilia-Romagna n. 42/2026/PRSE rafforza quindi un principio operativo rilevante: l’adempimento investe tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, a prescindere dalla percentuale posseduta, dal metodo di consolidamento applicabile e dall’inclusione o meno nel gruppo amministrazione pubblica consolidato.
L’asseverazione, oltre a essere funzionale alla costruzione del bilancio consolidato e al rendiconto di gestione, verifica la coerenza delle scritture contabili tra soggetti che intrattengono rapporti finanziari reciproci: ogni credito o debito iscritto nel bilancio del Comune deve trovare corrispondente evidenza nella contabilità della partecipata e viceversa.
La Corte colloca così l’asseverazione nel più ampio sistema dei controlli interni dell’ente: non solo una fotografia della situazione contabile nei rapporti con le partecipate, ma anche uno strumento utile a intercettare tempestivamente criticità suscettibili di aggravarsi nel tempo.
Sul punto viene richiamata la Corte costituzionale con la sentenza n. 6/2019, qualificando tale adempimento strumentale alla prevenzione di incongruenze contabili e quindi a bilanci che siano simmetrici gli uni agli altri rispetto alle posizioni creditorie e debitorie.
Nella costruzione del bilancio consolidato degli enti locali l’asseverazione dei crediti e dei debiti reciproci con gli organismi partecipati occupa quindi una posizione centrale e non può essere considerata un mero adempimento formale. La mancata conciliazione delle partite viene evidenziata dapprima in sede di approvazione del rendiconto e successivamente in sede di predisposizione del consolidato.
Limitare la riconciliazione a questi due momenti può tuttavia risultare tardivo rispetto alle esigenze di sana gestione dell’ente e della partecipata. La verifica dei rapporti reciproci dovrebbe quindi diventare una prassi ordinaria e costante dell’attività gestionale, lasciando al rendiconto e al consolidato il momento conclusivo di un controllo svolto durante l’esercizio.
(*) Ancrel Campania


