La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Compensi degli avvocati interni, possibile rideterminare il tetto 2013

La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 300/2026/PAR del 10 settembre 2026, ha chiarito che lo stanziamento 2013 destinato ai compensi degli avvocati interni può essere rideterminato per gli esercizi futuri quando sia risultato assente o sottostimato per errore tecnico. Spetta all’ente individuare, con valutazione prudenziale, il criterio per ricostruire il parametro: possono essere considerate, ad esempio, le somme riferite ai ricorsi pendenti nel 2013, ponderate in base alla probabilità dell’esito, oppure altri criteri purché predeterminati, oggettivi e misurabili e rispettosi del principio di competenza finanziaria. Il valore così ricostruito rappresenta il limite massimo dei compensi erogabili, restando fermi gli ulteriori vincoli previsti dall’articolo 9 del Dl 90/2014 e senza possibilità di recuperare negli anni successivi eventuali eccedenze rispetto al tetto annuale.

Alla prova orale non servono domande su tutte le materie

La prova orale di un concorso non deve necessariamente comprendere domande su tutte le materie indicate nel bando. L’articolo 12 del Dpr 487/1994 impone infatti che i quesiti da sottoporre ai candidati siano estratti a sorte, ma non richiede che il colloquio tocchi ogni materia prevista. Il carattere interdisciplinare della prova deriva dalla necessità per i candidati di prepararsi sull’intero programma, senza conoscere preventivamente gli argomenti che saranno oggetto delle domande. È quindi legittima la prova nella quale, per effetto del sorteggio, alcuni ambiti non vengano affrontati. È quanto stabilito dal Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter, con la sentenza 11 settembre 2026, n. 14773, in continuità con il Consiglio di Stato, sentenza n. 3607/2025.

Mobilità per trasferimento di attività, si applica il contratto dell’ente di destinazione

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 4 febbraio 2026, n. 2388, ha segnalato dall’Aran nel notiziario n. 9 dell’11 settembre, ha confermato che al personale trasferito ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 165/2001 si applica il contratto collettivo vigente presso l’amministrazione cessionaria. La previsione della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento» non cristallizza infatti la disciplina applicata dal precedente datore di lavoro, ma garantisce la continuità del rapporto evitando peggioramenti economici e professionali. Al momento del passaggio devono quindi essere salvaguardati il livello retributivo raggiunto, l’anzianità e la qualifica, computando i compensi fissi e continuativi collegati alle mansioni e alla professionalità posseduta.

Graduatorie di concorso, online solo con i dati dei vincitori

Nella pubblicazione delle graduatorie finali dei concorsi le amministrazioni devono riportare i dati personali dei soli candidati risultati vincitori. Diversa è la situazione delle procedure effettuate mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento: in assenza di una specifica base giuridica, non possono essere assimilate ai concorsi per il reclutamento ai fini degli obblighi di pubblicazione. La diffusione online dei nominativi potrebbe infatti rivelare indirettamente condizioni di disabilità o altre informazioni personali relative alla situazione economica e sociale degli interessati, con possibili conseguenze pregiudizievoli. È quanto ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 550 del 23 luglio 2026.

Riproduzione riservata Ⓒ