Per le concessioni demaniali marittime, lacustri e fluviali a uso sportivo, con l’entrata in vigore dell’art. 4, comma 1 bis, della legge n. 118/2022, la gara non può ritenersi obbligatoria, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente...
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