Non solo salvaguardia degli equilibri e Dup, tra gli adempimenti dei revisori di fine luglio ci sono anche le novità del conto annuale del personale 2025.

La circolare della Ragioneria generale dello Stato 26 giugno 2026 n. 12 relativa al Conto annuale del personale 2025 conferma l’impianto degli anni precedenti ma introduce alcune innovazioni che meritano particolare attenzione da parte degli organi di revisione degli enti locali.

Come noto, e la circolare anche quest’anno lo ricorda, il Conto annuale deve essere sottoscritto dall’organo di revisione, nell’apposito spazio all’interno della stampa dell’intero modello “certificato” che, attraverso tale sottoscrizione, attesta la conformità dei dati trasmessi alle scritture amministrativo-contabili dell’ente.

Si tratta di una funzione che negli ultimi anni ha assunto un rilievo sempre maggiore, anche in considerazione della progressiva integrazione tra il sistema Sico e le principali banche dati della finanza pubblica.

La sottoscrizione del Conto annuale da parte dell’organo di revisione rientra tra i compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione previsti dall’articolo 239 del Dlgs 267/2000 (Tuel).

I Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali, elaborati dal Cndcec, inseriscono espressamente il Conto annuale del personale tra i documenti per i quali il revisore ha l’obbligo di sottoscrizione (punto 2.10, “Funzione di vigilanza”), rinviando per gli approfondimenti al Documento n. 6, dedicato ai controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale.

Sul piano operativo, i Quaderni del revisore degli Enti locali, pubblicati dal Cndcec in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti mettono a disposizione una check list dedicata proprio alla verifica del Conto annuale del personale, quale strumento di supporto pratico all’attività di controllo.

Le principali novità della circolare

Tra gli aspetti di maggiore interesse si segnalano:

• la necessità di verificare la preventiva consuntivazione del Fondo risorse decentrate 2024 prima della compilazione del Conto annuale 2025;

• l’introduzione della nuova Scheda A33 dedicata alle capacità assunzionali degli enti locali;

• l’acquisizione automatica di dati provenienti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap);

• il rafforzamento dei controlli automatici e delle verifiche di coerenza operate dal sistema Sico.

Pur trattandosi di novità prevalentemente procedurali, esse confermano una tendenza ormai consolidata: il Conto annuale non costituisce più una mera rilevazione statistica, ma rappresenta uno strumento di controllo sempre più integrato con gli altri sistemi informativi della finanza pubblica.

L’attestazione del revisore assume un significato più ampio

La rilevazione del Conto annuale trova fondamento nel Titolo V del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, e in particolare nell’articolo 60, (Controllo del costo del lavoro) che attribuisce alla Ragioneria generale dello Stato la cura della rilevazione censuaria sulla consistenza e sul costo del personale delle amministrazioni pubbliche.

La circolare conferma che il documento deve essere sottoscritto dal Presidente dell’organo di controllo interno, individuato negli enti locali nel Presidente del Collegio dei revisori dei conti, e richiama la diretta responsabilità della dirigenza dell’ente in caso di inadempienza.

La medesima circolare prevede inoltre, in base all’articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 sul controllo della compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa, una specifica attestazione richiesta al Presidente del Collegio dei revisori sulla Tabella 15, dedicata al costo della contrattazione decentrata integrativa.

La circolare continua a richiedere all’organo di revisione l’attestazione della conformità dei dati alle scritture amministrativo-contabili. Tale attestazione mantiene natura contabile e non si estende alla verifica della legittimità delle scelte gestionali dell’ente.

Tuttavia, l’evoluzione del sistema rende opportuno che il revisore affianchi alla tradizionale verifica di corrispondenza dei dati anche alcune verifiche di coerenza complessiva.

L’integrazione tra conto annuale, contrattazione integrativa, Bdap e programmazione del fabbisogno rende infatti possibile individuare eventuali anomalie che, pur non incidendo direttamente sulla correttezza delle scritture contabili, potrebbero determinare incoerenze tra le diverse banche dati utilizzate dalla Ragioneria generale dello Stato. Laddove il revisore intenda inserire proprie valutazioni e osservazioni in merito ai dati esaminati può chiedere all’amministrazione di annotarle nell’apposito spazio della sezione “Commenti organi di controllo”

Il nuovo focus sulla Scheda A33

Tra le innovazioni della circolare particolare attenzione merita la nuova Scheda A33, riservata a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

Le istruzioni precisano che il parametro previsto dall’articolo 33 del Dl 34/2019 non viene inserito dall’ente, ma è elaborato automaticamente dal sistema Sico sulla base dei dati acquisiti dalla Bdap e delle ulteriori informazioni richieste all’amministrazione.

Il sistema rappresenta inoltre automaticamente il valore soglia previsto dal Dm 17 marzo 2020 e la popolazione residente acquisita dalla Bdap.

La Scheda A33 non modifica i criteri di determinazione delle capacità assunzionali, ma introduce un elemento di particolare interesse sotto il profilo dei controlli.

Il parametro utilizzato dall’ente per predisporre il Piao e il Piano triennale dei fabbisogni di personale viene infatti confrontato con quello elaborato automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni ufficialmente disponibili.

Qualora emergano disallineamenti, questi non determinano automaticamente effetti sulla legittimità delle assunzioni effettuate, ma possono costituire un elemento suscettibile di richiedere approfondimenti istruttori o richieste di chiarimento in ordine alla correttezza dei dati utilizzati, come pure far emergere errori ai quali sarà necessario che l’ente ponga rimedio.

Il Conto annuale come strumento di controllo

La crescente integrazione tra le banche dati pubbliche consente oggi al revisore di utilizzare il Conto annuale non soltanto quale adempimento da sottoscrivere, ma anche quale utile strumento di verifica della gestione del personale.

In particolare, la consultazione delle tabelle Sico può costituire un valido supporto per verificare:

• la corretta costituzione e il consuntivo utilizzo del Fondo risorse decentrate;

• l’applicazione degli incrementi contrattuali del Fondo;

• l’andamento della spesa di personale nel tempo;

• il ricorso al lavoro flessibile;

• il rapporto tra gestione diretta ed esternalizzazione dei servizi;

• la coerenza tra la programmazione del fabbisogno e i dati effettivamente comunicati alla Ragioneria generale dello Stato.

Alcune verifiche operative

Prima della sottoscrizione del Conto annuale 2025 appare opportuno che l’organo di revisione verifichi:

• la coerenza tra Conto annuale e scritture amministrativo-contabili;

• l’avvenuta consuntivazione del Fondo risorse decentrate 2024;

• la corrispondenza tra il Piao e i dati utilizzati per la determinazione delle capacità assunzionali;

• l’allineamento tra le informazioni trasmesse alla Bdap e quelle utilizzate nella nuova Scheda A33;

• l’assenza di disallineamenti suscettibili di generare richieste di chiarimento da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Più che introdurre nuovi obblighi in capo ai revisori, la circolare conferma una progressiva evoluzione del Conto annuale verso un sistema integrato di controllo della gestione del personale. In tale contesto, la sottoscrizione dell’Organo di revisione continua a fondarsi sull’attestazione della conformità dei dati alle scritture amministrativo-contabili, ma trova oggi un naturale complemento in verifiche di coerenza che possono contribuire a migliorare l’affidabilità complessiva delle informazioni trasmesse dall’ente.

Con la sottoscrizione del conto annuale, l’organo di revisione chiude un percorso di verifiche sulla spesa di personale che ha attraversato l’intero esercizio: il parere sulla programmazione del fabbisogno e sugli equilibri pluriennali ai fini assunzionali, la certificazione del dimensionamento del Fondo per la contrattazione decentrata e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, nonché le attestazioni rese in sede di relazione al rendiconto sul rispetto dei vincoli di spesa di personale, a tempo indeterminato, determinato e nelle forme di lavoro flessibile.

Va infine ricordato che l’inserimento dei dati nel sistema Sico resta di competenza del responsabile del procedimento individuato dall’ente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 241/1990: il compito dell’organo di revisione si concentra sulla verifica e sull’attestazione, non sulla materiale compilazione della rilevazione.

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