Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Divieto di costituzione di società per fallimento
Secondo l’articolo 14, comma 6, Dlgs 175/2016 «nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita». Dalla lettera della disposizione, dal carattere derogatorio della preclusione, dalla sua funzione di impedire la riproduzione del modello societario insolvente e dal necessario coordinamento con l’autonomia organizzativa discende che la qualità di “società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti” deve essere verificata alla data di apertura della liquidazione giudiziale. La mera circostanza che uno specifico servizio sia stato, in un momento anteriore, oggetto di affidamento diretto alla società successivamente assoggettata alla procedura non è, da sola, sufficiente ad attrarlo nella preclusione quinquennale. Questa non si estende al servizio il cui affidamento sia definitivamente ed effettivamente cessato prima della data indicata e che sia integralmente uscito dalla sfera gestionale, contrattuale, organizzativa ed economica della società. La conclusione non opera, tuttavia, se ricorrano prosecuzione di fatto, continuità operativa o aziendale, successione diretta, gestioni liquidatorie o commissariali sostanzialmente continuative, oppure una sequenza unitaria di atti che, per tempi, modalità ed effetti, sia idonea a ricollocare il servizio presso altra partecipata producendo l’effetto vietato dalla disposizione.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 110/2026
Fondo pluriennale vincolato e mancata valorizzazione
Il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato - quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio - è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In quest’ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa, che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 114/2026
Consegnatario di beni a materia
Il conto giudiziale del consegnatario di beni a materia deve presentare non soltanto le quantità dei beni in consegna, desumibili dall’inventario, ma anche i relativi valori, risultanti dall’inventario stesso o dalle tariffe in uso, dovendo, in particolare, indicare: a) “il debito per materia all’inizio dell’esercizio”, ovvero la consistenza al 1° gennaio di tali beni (con indicazione di quantità e valore); b) il “carico”, ovvero i beni avuti in consegna nel corso dell’esercizio (con data del carico, quantità e valore); c) lo “scarico”; ovvero i beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati nel corso dell’esercizio (con data di scarico, quantità e valore); d) la consistenza al 31 dicembre di tali beni (con indicazione di quantità e valore).
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 257/2026
Agenti contabili della riscossione e giudizio di conto
La qualifica di agente contabile e il correlato obbligo di rendicontazione discendono dalla titolarità della gestione dell’entrata e dalla disponibilità, anche mediata, del denaro pubblico, non già dalla materiale apprensione di cassa: la nozione di “maneggio” va latamente intesa, sì da ricomprendere non solo chi materialmente riscuote, ma anche chi abbia la disponibilità del denaro pubblico in ragione della sua provenienza o destinazione e il potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio. Gli importi riscossi con strumenti telematici appartengono alla stessa gestione di entrata di cui è titolare: la circostanza che tali somme siano affluite direttamente sul conto corrente postale intestato all’ente non le sottrae all’obbligo di rendicontazione, che investe l’intera gestione a prescindere dal canale di riscossione. Ritenere il contrario significherebbe ridurre il conto della gestione al riepilogo della sola cassa fisica, in contrasto con la funzione di garanzia costituzionale del rendiconto giudiziale e con le esigenze di puntuale contabilizzazione di carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenze.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 281/2026

