Come ogni anno, l’avvicinarsi del 30 giugno riporta l’attenzione sulla dichiarazione Imu, questa volta con riferimento alle variazioni intervenute nel 2025. La ricorrenza dell’adempimento non deve però trarre in inganno: negli ultimi anni l’interconnessione delle banche dati, l’accesso dei Comuni ai flussi dell’Anagrafe tributaria e la più recente giurisprudenza di legittimità hanno inciso sul criterio con cui valutare l’omissione dichiarativa.
Il punto non è soltanto individuare le fattispecie per le quali il modello deve essere presentato, ma verificare se la dichiarazione fornisca al Comune un’informazione fiscalmente rilevante e non altrimenti disponibile. Quando quel dato è già conosciuto dall’ente in modo documentato e specifico, l’omissione del modello non può essere trattata automaticamente come causa di decadenza o di disconoscimento del beneficio. Quando, invece, la corretta applicazione dell’imposta o del regime agevolativo dipende da elementi che l’amministrazione non può ricostruire con i propri strumenti, la dichiarazione conserva piena rilevanza, perché consente all’ente di acquisire e verificare informazioni essenziali ai fini del tributo.
La norma da cui muovere è l’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, che fissa il termine al 30 giugno dell’anno successivo per la dichiarazione relativa all’inizio del possesso o alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La stessa disposizione aggiunge però un inciso decisivo: la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, salvo che intervengano modificazioni dei dati dichiarati da cui derivi un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In questa formula è già contenuta la chiave interpretativa dell’adempimento dichiarativo: la dichiarazione non è un passaggio formale a cui adempiere per mera cautela, ma lo strumento attraverso cui il contribuente rende disponibili all’ente informazioni fiscalmente rilevanti che il Comune non possiede o non può ricostruire autonomamente.
Le istruzioni ministeriali al modello Imu/IMPi, da ultimo approvate con il decreto ministeriale 24 aprile 2024, confermano questa lettura, almeno nel principio generale. L’obbligo dichiarativo sorge nei casi in cui vi siano variazioni rispetto a quanto già dichiarato e, soprattutto, nei casi in cui le variazioni non siano comunque conoscibili dal Comune. È un’affermazione di rilievo pratico perché non svuota l’obbligo dichiarativo, ma ne delimita il perimetro: la dichiarazione resta quindi dovuta nei casi in cui la variazione incide sull’imposta e non sia comunque conoscibile dal Comune.
Il criterio assume rilievo, anzitutto, nelle ipotesi in cui la dichiarazione non svolge una funzione meramente ricognitiva, ma condiziona la possibilità stessa di far valere il regime di favore, perché documenta presupposti non desumibili dalle banche dati disponibili.
Il comma 769 richiede espressamente che il soggetto passivo attesti nel modello dichiarativo il possesso dei requisiti prescritti per alcune fattispecie agevolative puntuali, tra cui gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, l’unico immobile non locato del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, esenti dal 2022 ai sensi del comma 751.
Il caso dei beni merce mostra con chiarezza la funzione dell’onere dichiarativo. Dal catasto risulta l’esistenza del fabbricato e dal registro delle imprese può emergere la qualità soggettiva del possessore; nessuna di tali fonti, tuttavia, è idonea a comprovare il mantenimento della destinazione alla vendita, l’assenza di locazione e, sul piano contabile, l’iscrizione del bene tra le rimanenze, elementi necessari a verificare la spettanza dell’esenzione. In questa ipotesi la dichiarazione non ha valore accessorio: consente all’ente di verificare condizioni che non emergono dalle ordinarie banche dati e che la disciplina Imu richiede siano attestate nel modello. L’omissione, pertanto, non si esaurisce in una irregolarità formale, ma incide sull’accesso al regime di esenzione.
Per gli immobili occupati abusivamente di cui al comma 759, lettera g-bis), la dichiarazione assume una funzione ancora più netta, perché costituisce il canale necessario per far valere l’esenzione e per comunicarne la cessazione. Per questa fattispecie il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica e serve a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Il beneficio riguarda gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, oppure per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Si tratta di circostanze che, di regola, non sono rinvenibili nelle banche dati e nei flussi informativi a disposizione dell’ente e che rendono necessaria una comunicazione formale idonea a individuare il periodo di spettanza dell’esenzione.
Il medesimo criterio opera in tutte quelle fattispecie in cui il Comune non dispone, attraverso le proprie banche dati, degli elementi necessari a stabilire chi sia il soggetto passivo, per quale periodo l’imposta sia dovuta e quale sia la base imponibile da assumere. Nella locazione finanziaria, ad esempio, il soggetto passivo è il locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Per le aree fabbricabili occorre invece distinguere: la qualificazione urbanistica può essere nota all’ente, soprattutto quando deriva dai suoi strumenti di pianificazione, ma il valore venale resta un dato estimativo non automaticamente ricavabile dall’atto urbanistico. In queste ipotesi la dichiarazione serve a rendere disponibili all’ufficio le informazioni necessarie alla corretta ricostruzione del rapporto d’imposta.
Sin qui le ipotesi in cui la dichiarazione conserva una funzione informativa essenziale, perché consente al Comune di acquisire dati non altrimenti disponibili. La prospettiva si rovescia quando l’ente dispone già dell’informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo o del riconoscimento del beneficio. La giurisprudenza più recente ha escluso che l’omissione dichiarativa possa essere valorizzata in modo automatico quando il dato sia già nella disponibilità dell’ente attraverso atti specifici, documentalmente acquisiti e riferibili all’immobile oggetto d’imposizione. È qui che assume rilievo la nozione di conoscenza qualificata: non una conoscibilità astratta, né una generica possibilità di reperire il dato, ma una disponibilità effettiva, documentata e utilizzabile ai fini del controllo.
Questo equilibrio è emerso con particolare chiarezza in materia di inagibilità. Le istruzioni ministeriali richiedono la sussistenza congiunta dell’inagibilità o inabitabilità e del mancato utilizzo dell’immobile, da attestare mediante accertamento dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva del contribuente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7048 del 17 marzo 2025, ha ribadito che la riduzione del 50 per cento può spettare anche in assenza della dichiarazione Imu, quando lo stato dell’immobile risulti da atti già formati o acquisiti dall’amministrazione comunale. Il principio non elimina l’obbligo dichiarativo, ma ne esclude l’effetto automaticamente preclusivo quando la dichiarazione non avrebbe reso disponibile alcuna informazione ulteriore utile al controllo.
Il passaggio non consente però letture estensive. Non è sufficiente sostenere che l’ente “potesse sapere”. Occorre una conoscenza qualificata, anteriore all’accertamento, riferita allo specifico immobile, idonea a comprovare il periodo di inagibilità e risultante da atti formati dall’amministrazione o acquisiti nei procedimenti tecnici o edilizi dell’ente. La stessa Corte, con l’ordinanza n. 31597 del 9 dicembre 2024, ha fissato il limite probatorio del principio: chi invoca la conoscenza pregressa dell’ente deve dimostrarne contenuto e riferibilità. Nel caso deciso, la riduzione è stata negata proprio per il difetto di tale prova. L’omissione, dunque, non è neutralizzata dalla conoscibilità astratta, ma solo da una conoscenza amministrativa effettiva, documentata e riferibile al presupposto agevolativo.
Una conferma dello stesso criterio si ricava dalla sentenza n. 26921 del 7 ottobre 2025, relativa alla trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile. La decisione è resa in materia di Ici, ma il principio è trasferibile all’Imu in ragione della continuità della disciplina dichiarativa, come emerge dalla sequenza tra l’articolo 10, comma 4, del Dlgs 504/1992, l’articolo 13, comma 12-ter, del Dl 201/2011 e l’attuale comma 769 della legge 160/2019. Quando la diversa qualificazione urbanistica deriva dallo strumento di pianificazione adottato dall’ente impositore, l’obbligo dichiarativo non può essere invocato per pretendere dal contribuente la comunicazione di un dato che nasce da un atto del medesimo Comune.
Anche in questo caso, tuttavia, occorre evitare conclusioni eccedenti rispetto al principio affermato. La sopravvenuta edificabilità è un dato urbanistico noto all’ente, ma la base imponibile dell’area resta il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta. Il Comune conosce la propria pianificazione, non necessariamente il valore assunto dal contribuente in autoliquidazione. Perciò l’omissione può non assumere rilievo quanto alla natura edificabile dell’area, ma non incide sul potere dell’ente di rettificare il valore posto a base del versamento, purché l’atto sia motivato sul piano estimativo e non sulla sola mancata comunicazione del dato urbanistico.
La stessa distinzione tra conoscenza del dato e verifica del presupposto sostanziale si pone per il canone concordato. Le istruzioni ministeriali escludono l’obbligo dichiarativo per le abitazioni locate a canone concordato, poiché i Comuni possono acquisire tramite Puntofisco le locazioni risultanti dall’Anagrafe tributaria e la relativa tipologia contrattuale. Questo significa che l’omissione del modello non può, da sola, fondare il recupero della riduzione. Resta però distinto il controllo sul presupposto sostanziale del beneficio: il contratto deve risultare conforme all’accordo territoriale e tale conformità, ove il contratto non sia stato stipulato con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell’accordo, deve risultare da apposita attestazione di rispondenza, rilevante anche ai fini delle agevolazioni fiscali secondo il Dm 16 gennaio 2017. In mancanza dell’assistenza o dell’attestazione di rispondenza, oppure quando il contratto non rispetti l’accordo territoriale, l’eventuale recupero non si fonda sull’omessa dichiarazione Imu, bensì sull’insussistenza o sulla mancata prova dei presupposti sostanziali della riduzione.
Più articolata è l’ipotesi del comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. La registrazione del contratto, pur rilevante, non esaurisce i requisiti della riduzione prevista dal comma 747, lettera c), poiché restano da verificare l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale del comodatario, la residenza e la dimora abituale del comodante nello stesso Comune e i limiti relativi agli immobili posseduti. L’equiparazione con il canone concordato sarebbe quindi impropria: nel comodato il dato negoziale può essere conosciuto dall’ente, ma non rende di per sé conoscibile l’intera fattispecie agevolativa.
Questa lettura non consente, tuttavia, di considerare irrilevante ogni omissione. Resta il confronto con l’ordinanza n. 37385 del 2022, richiamata dalle istruzioni ministeriali 2024, espressione di un orientamento rigoroso: nelle fattispecie in cui la disciplina richiede l’attestazione del possesso dei requisiti nel modello dichiarativo, l’inadempimento può determinare la decadenza dal beneficio anche oltre le ipotesi in cui la norma adoperi espressamente tale formula. Il richiamo ministeriale non eleva quell’indirizzo a regola amministrativa generale, ma segnala che l’omissione mantiene rilievo quando la dichiarazione è necessaria per rendere conoscibile il presupposto. Le pronunce più recenti non cancellano tale impostazione; ne delimitano l’applicazione quando l’ente disponga già, in modo documentato e specifico, degli elementi necessari alla verifica.
Il quadro che emerge dalle istruzioni ministeriali e dalla giurisprudenza non porta dunque a una regola unica, valida per ogni fattispecie. Impone, piuttosto, una verifica caso per caso sulla funzione concretamente svolta dalla dichiarazione: se essa serve a rendere conoscibile il presupposto, l’omissione resta rilevante; se invece il dato è già nella disponibilità qualificata del Comune, la mancata presentazione del modello non può essere assunta, da sola, a fondamento del recupero.
Da qui discende una ricaduta operativa su entrambi i versanti del rapporto tributario. Per contribuenti e consulenti, la scadenza del 30 giugno impone una verifica selettiva e non automatica: occorre chiedersi quale variazione si sia prodotta nel 2025, se incida sull’IMU, quale informazione manchi all’ente e quale effetto la legge ricolleghi all’omissione. La dichiarazione resta necessaria quando la norma richiede l’attestazione del presupposto, quando il beneficio dipende da elementi contabili, soggettivi, fattuali o temporali non disponibili all’ente, quando la base imponibile non discende dalle risultanze catastali o quando la variazione non transita attraverso procedure idonee a renderla conoscibile al Comune.
Per i Comuni, il riflesso investe la motivazione dell’atto impositivo e la tenuta probatoria della pretesa. Il recupero fondato sull’omessa dichiarazione deve indicare quale informazione non risultava acquisita, perché essa era necessaria al controllo e in quale misura l’omissione abbia inciso sulla corretta applicazione del tributo. Se invece il dato era già specificamente disponibile, la mancata presentazione del modello non basta, da sola, a sorreggere il disconoscimento del beneficio.
La dichiarazione Imu non è dunque un adempimento assorbito dalla disponibilità delle banche dati, ma un obbligo a contenuto selettivo. Resta decisiva quando rende disponibile all’ente un’informazione necessaria alla determinazione dell’imposta o alla verifica del regime agevolativo; perde invece rilievo autonomo quando l’informazione sia già nella disponibilità qualificata dell’amministrazione. La scadenza del 30 giugno non esaurisce quindi il tema sul piano dichiarativo, ma ne proietta gli effetti sulla successiva attività di controllo: è su questa linea, tra informazione necessaria e informazione già acquisita, che dovrà misurarsi la tenuta degli eventuali accertamenti nei quali l’omessa dichiarazione sia posta a fondamento del recupero.
(*) Docente Anutel Ets
-------------------------------------------------
CORSI IN PRESENZA
22/6/2026, Pompei (Na): ENTRATE COMUNALI: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI (9,00-16,00)
23/6/2026, Sesto al Reghena (Pn): ANTIRICICLAGGIO ED ENTI LOCALI (9,00-16,00)
25/6/2026, Ariccia (Rm): ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (9,00-16,00)
25/6/2026, Potenza: ACCRUAL E BILANCIO 2025: ASPETTI OPERATIVI E CRITICITÀ NEL MODELLO DI RACCORDO (9,00-16,00)
25/6/2026, Reggio Emilia: ENTI LOCALI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE Le nuove forme di collaborazione e gli aspetti fiscali (9,15-17,30)
26/06/2026, Ancona: GOVERNARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (8,30-13,30)
30/06-03/07/2026, Sede Nazionale: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI TRIBUTI
30/06/2026, Marsciano (Pg): LA RIFORMA DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE E ALTRE NOVITA’ TRA ATTUAZIONE DELLE DELEGA FISCALE E LEGGE DI BILANCIO (9,00-16,00)
2/7/2026, Lugo (Ra): LA NATURA TRIBUTARIA DEL CUP - EFFETTI E PROFILI OPERATIVI (9,00-16,00)
2/7/2026, Milano: DALLA VISIONE ALL’ATTUAZIONE: PROGRAMMA DI MANDATO, DUP E PIAO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (9,00-16,30)
07-10/07/2026, Sede Nazionale: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO
7/7/2026, Valmontone (Rm): QUESTIONI DI MAGGIOR RILIEVO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE LOCALI (9,00-16,00)
8/7/2026, Campobasso: TARI: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEGLI ULTIMI ANNI (9,00-16,00)
7-9/9/2026, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI TRIBUTI
14-16/9/2026, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO
21-23/9/2026, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI TRIBUTI
5-7/10/2026, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI TRIBUTI
6/10/2026, Senigallia (An): GESTIRE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO: STRUMENTI, OBBLIGHI E BUONE PRASSI (9,00-14,00)
12-14/10/2026, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI TRIBUTI
19-21/9/2026, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO
VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA
22/06/2026: IL RAPPORTO ENTE IMPOSITORE – CONTRIBUENTE: DALLA FASE ORDINARIA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (15,30-17,30)
23/06/2026: IMU 2026 – ABITAZIONE PRINCIPALE (15,30-17,30)
23/6/2026: IMU 2026 - ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILAZIONI E CONTROLLI DA BANCHE DATI - Focus su residenti all’estero, assegnazione casa familiare, abitazioni personale delle Forze Armate, e garanzie dello Statuto del contribuente (15,30/17,30)
26/6/2026: ISTITUTI DEFLATTIVI ED AUTOTUTELA TRIBUTARIA PER GLI ENTI LOCALI: OBBLIGHI, STRATEGIE E RISCHI PER FUNZIONARI COMUNALI (10,00-12,00)
7/7/2026: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA (15,30-17,30)
7/7/2026: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (10,00-12,00)
15/7/07/2026: IMU ED AREE FABBRICABILI – INTERVENTI EDILIZI E CATEGORIE FITTIZIE (15,30-17,30)
14-17/9/2026: CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE
30/9-1/10/2026: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI
VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA
23/6/2026: PERCORSO SULL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - 2° PARTE (10,00-12,00)
26/06/2026: LE ULTIME NOVITA’ DELLA DISCIPLINA CONTABILE DI CUI AL D.LGS 118/2011 (15,30-17,30)
30/6/2026: PERCORSO SULL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - 3° PARTE (10,00-12,00)
3/7/2026: DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITÀ PREGRESSE E TRANSAZIONI (10,00-12,00)
7/7/2026: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (10,00-12,00)
9/7/2026: PROCESSO TRIBUTARIO E REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (15,30-17,30)
9/7/2026: I VIZI DEGLI ATTI E L’AUTOTUTELA TRIBUTARIA DOPO LA RIFORMA DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (10,00-12,00)
2/9/2026: PERCORSO GUIDATO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (15,30-17,30)
4/9/2026: GUIDA PRATICA AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (10,00-12,00)
2/10/2026: GUIDA PRATICA AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (10,00-12,00)
VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)
22/6/2026: L’AFFIDAMENTO DIRETTO NEL NUOVO CODICE: STRATEGIE, REGOLE E CRITICITÀ DEL D.LGS. 36/2023 (10,00-12,00)
24/06/2026: L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ED I PROCEDIMENTI TRA LE LIBERALIZZAZIONI, DEREGOLAMENTAZIONI, SEMPLIFICAZIONI, RAZIONALIZZAZIONI ED USO DELLA TELEMATICA E DEGLI ALGORITMI – III^ PARTE (10,00-12,00)
29/6/2026: LA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE. LE FIGURE SOGGETTIVE COINVOLTE. LE MODIFICHE CONTRATTUALI (15,30-17,30)
29/06/2026: TRASPARENZA ,ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (10,00-12,00)
13/7/2026: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE INDICAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO ED IL PROMPT ENGINEERING (10,00-12,00)
22/9/2026: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI- PRIMA GIORNATA (10,00-12,00)
24/9/2026: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI- PRIMA GIORNATA (10,00-12,00)
29/9/2026: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI- PRIMA GIORNATA (10,00-12,00)
Ulteriori informazioni: www.anutel.it


