Nel corso di una procedura di gara, il differimento dei termini è giustificato soltanto se la misura è funzionale all’interesse pubblico e rispettosa della par condicio, per cui è illegittima la proroga disposta dall’ente per la presentazione delle domande nel caso in cui la stessa, per la sua durata e per il momento in cui viene stabilita, risulti di fatto utile al solo concorrente che ne ha fatto richiesta. È quanto affermato dal Tar Calabria, Sezione I, con la sentenza n. 1538/2026.
Il fatto
Nel...

