Il giudizio di equivalenza tra il Ccnl indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara e quello diverso prescelto dall’operatore economico, pur se atto doveroso, è espressione di ampia discrezionalità tecnica e come tale sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risulti manifestamente illogico o arbitrario.
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7062/2026 conferma che l’applicazione di un contratto diverso non determina, di per sé...

