La legittimità degli affidamenti diretti temporanei a tutela della continuità del servizio nelle more dell’affidamento a regime
Si ricostruiscono, alla luce di tre recenti pronunce dei Tribunali amministrativi regionali, i presupposti di legittimità del cosiddetto contratto ponte – ossia dell’affidamento diretto e temporaneo del servizio – quando esso sia funzionale ad assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale nelle more del perfezionamento dell’affidamento “a regime” secondo il modello dell’in house providing. Si argomenta che l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, letto in combinato disposto con il Codice dei contratti pubblici, non preclude l’affidamento diretto straordinario, purché adeguatamente motivato in ragione dell’urgenza e della temporaneità; che a tale affidamento non sono opponibili i limiti dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016; e che la tenuta del “ponte” è condizionata alla credibilità della destinazione finale, a sua volta soggetta all’onere motivazionale rafforzato dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023.(T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 29 maggio 2026, n. 287; T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 15 febbraio 2024, n. 3093; T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 aprile 2026, n. 709)[1]
Il problema: la continuità del servizio nell’intervallo verso l’affidamento a regime
La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica conosce un’antinomia ricorrente. Da un lato, l’ordinamento eurounitario e nazionale impone che la scelta del gestore “a regime” avvenga di norma all’esito di una procedura competitiva o, comunque, attraverso uno dei modelli organizzativi tipici, all’esito di un iter istruttorio e deliberativo che richiede tempo. Dall’altro, il servizio – si pensi all’igiene urbana, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, alla mobilità – non...


