La contrattazione decentrata integrativa consente all’ente locale di adattare alle proprie esigenze gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale. Questa autonomia incontra però limiti precisi: le risorse devono essere disponibili, gli oneri compatibili con il bilancio e le clausole conformi alla legge e al Ccnl. Il parere dell’organo di revisione si colloca in questo passaggio, prima della sottoscrizione definitiva del contratto.
L’articolo 40-bis, comma 1, del Dlgs 165/2001 attribuisce all’organo di controllo la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalla legge, con particolare attenzione alle disposizioni inderogabili sul trattamento accessorio. Per gli enti locali, il controllo è svolto dall’organo di revisione economico-finanziaria. Non si esaurisce, quindi, nell’accertare che una somma sia iscritta in bilancio: richiede di verificare anche se quella somma possa essere costituita e utilizzata per gli istituti previsti dall’ipotesi di contratto.
La procedura è oggi disciplinata, per il personale del comparto Funzioni locali, dall’articolo 8, comma 7, del Ccnl sottoscritto il 23 febbraio 2026. L’ipotesi di contratto, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, deve essere inviata all’organo di controllo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Se l’organo formula rilievi, la trattativa deve riprendere entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente può autorizzare la sottoscrizione definitiva. Il medesimo articolo sostituisce la precedente disciplina procedurale dell’articolo 8 del Ccnl 16 novembre 2022.
La sequenza degli atti è essenziale: ipotesi di accordo, documentazione a corredo, controllo dell’organo di revisione, autorizzazione dell’organo di governo e sottoscrizione definitiva. Un visto acquisito dopo la firma non assolve la funzione preventiva assegnata al controllo. Allo stesso modo, il parere di regolarità contabile del responsabile finanziario e la certificazione dell’organo di revisione hanno oggetti e titolari distinti.
L’esame dovrebbe partire dalla costituzione del fondo per le risorse decentrate. Occorre ricostruire separatamente le risorse stabili e quelle variabili, individuare per ciascuna la fonte normativa o contrattuale, controllare i calcoli e verificare il rispetto dei limiti applicabili al trattamento accessorio. Le risorse variabili richiedono particolare attenzione ai presupposti che ne consentono l’inserimento e alla loro effettiva copertura nell’esercizio di riferimento.
Il secondo passaggio riguarda la destinazione delle risorse. Il revisore confronta gli importi disponibili con quelli ripartiti nell’ipotesi di contratto, verifica che non vi siano duplicazioni o impieghi eccedenti il fondo e controlla che gli istituti finanziati rientrino nelle materie demandate alla contrattazione integrativa. La disponibilità finanziaria, da sola, non rende legittima una clausola che attribuisca compensi fuori dai limiti fissati dalla legge o dal Ccnl.
Va poi valutata la sostenibilità della spesa nel bilancio dell’ente, considerando anche gli oneri riflessi e l’Irap. La relazione tecnico-finanziaria deve permettere di seguire il percorso dalle fonti di finanziamento agli impieghi e ai pertinenti stanziamenti. La relazione illustrativa deve spiegare il contenuto dell’accordo e dare conto della sua coerenza con la disciplina nazionale. Se dati o presupposti non sono verificabili, il collegio deve chiedere le integrazioni necessarie e darne evidenza nel verbale.
Questo controllo non trasferisce ai revisori la scelta negoziale su come distribuire le risorse tra istituti consentiti. Il collegio verifica la legittimità e la compatibilità economico-finanziaria di quella scelta; la definizione del contenuto dell’intesa resta alle parti della contrattazione, nei limiti delle rispettive competenze.
Recentemente la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24887 del 31 agosto 2026, ha ribadito l’importanza del controllo prima della firma definitiva del contratto integrativo. Il caso riguardava un dipendente di un’Ipab che chiedeva il pagamento di compensi per alcuni «progetti obiettivo». La Corte ha respinto la richiesta perché gli accordi che prevedevano quei compensi non erano stati sottoposti al controllo preventivo del collegio dei revisori, come richiesto dalle regole applicabili.
La decisione riguarda una specifica Ipab, ma conferma un principio utile anche nella lettura della disciplina applicabile agli enti locali: il controllo dell’organo di revisione deve collocarsi nella fase preventiva, quando è ancora possibile intervenire sull’ipotesi prima della sottoscrizione definitiva.
Nel verbale, il collegio dovrebbe indicare quale ipotesi di contratto ha esaminato e quali documenti ha ricevuto. Dovrebbe poi spiegare come ha verificato le risorse disponibili, il loro utilizzo e la copertura delle spese. Se mancano dati o una clausola presenta problemi, deve dire con chiarezza che cosa occorre integrare o modificare.
Un parere motivato permette di capire quali controlli sono stati svolti. Un semplice «parere favorevole», senza spiegazioni, non consente invece di vedere se tutti i vincoli sono stati verificati. Quando il collegio segnala un problema preciso, le parti possono correggere l’ipotesi di accordo e riprendere la trattativa.
Il parere dei revisori è quindi un passaggio importante della contrattazione integrativa. Aiuta l’ente a rispettare i limiti di spesa e a riconoscere i compensi accessori sulla base di un accordo verificato. Per essere utile, il controllo deve essere tempestivo e documentato.
(*) Vice Presidente nazionale ANCREL


