Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incarichi a soggetti in quiescenza
Alla luce del divieto posto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, il principio di gratuità degli incarichi ivi previsto deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto. Ai fini di detto divieto per «soggetti già lavoratori privati o pubblici» devono intendersi sia il lavoratore dipendente che quello autonomo.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 84/2026
Compenso dell’organo di revisione dell’azienda speciale
In relazione all’incarico dei revisori dell’azienda speciale manca una disciplina che giustifichi una rideterminazione in aumento del compenso, disciplina che, al contrario, è presente nell’ambito dei compensi dei revisori degli enti locali. Questa specifica differenziazione nonché i differenti criteri di riferimento ai quali parametrare i compensi dei revisori (classe demografica di appartenenza per i Comuni e dimensioni dell’azienda per le aziende speciali) non consentono di equiparare le due posizioni. In definitiva, pur rimarcando il potere discrezionale degli enti locali nell’ambito in esame (“trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell’organo di indirizzo politico”), si rileva come non possa applicarsi per analogia la normativa prevista per i revisori dell’ente locale, mancando i presupposti oggettivi e soggettivi che ne consentano l’estensione alle aziende speciali.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 138/2026
Contributi a rendicontazione e contabilizzazione
La circostanza che le entrate a rendicontazione risultino imputate a esercizi anteriori rispetto a quello in cui è prevista la rendicontazione — e, dunque, la concreta esigibilità della relativa entrata — evidenzia una criticità nella corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, previsto dal Dlgs n. 118/2011 e all’allegato 4/2. Per i contributi a rendicontazione, infatti, l’imputazione dell’entrata deve essere coerente con l’esercizio nel quale matura il diritto alla riscossione, avuto riguardo alle condizioni previste dall’atto di finanziamento e alle modalità di rendicontazione della spesa sostenuta. Eventualmente, si deve procedere alla reimputazione delle entrate e delle correlate spese, nonché alla corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato e alla corretta contabilizzazione di eventuali residui passivi collegati, al fine di adempiere a quanto prescritto dal principio contabile e assicurare la veridicità del risultato di amministrazione, la corretta rappresentazione dei residui attivi e la piena coerenza tra cronoprogramma degli interventi, rendicontazione e riscossione delle risorse.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 248/2026
Gestione dei residui attivi
Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione, sulla base della ricognizione effettuata, l’ente procede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e che, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operarne lo stralcio dal conto del bilancio, con corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Lo stralcio dalle scritture finanziarie non implica il venir meno dell’attività di recupero, dovendo i crediti stralciati essere seguiti negli elenchi allegati al rendiconto e definitivamente cancellati solo una volta dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione, parziale o totale. Per i crediti risalenti a oltre tre anni l’Ente è tenuto a svolgere una verifica analitica e motivata della permanenza dei presupposti per il mantenimento nel conto del bilancio, distinguendo le poste effettivamente esigibili da quelle di dubbia o difficile esazione, da quelle insussistenti, prescritte o assolutamente inesigibili, e valutando, ove ricorrano i presupposti, lo stralcio dal conto del bilancio e la coerente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 247/2026

