Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incarichi 110 fuori dalla dotazione organica

La necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, (articolo 110 comma 2 del Tuel), di responsabilità di uffici istituzionali ordinari. Una simile attribuzione finirebbe, infatti, per “snaturare” l’incarico a tempo determinato al di fuori della dotazione organica il quale, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità formatasi in materia giuslavoristica, è volto “a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che giustifichino la necessità di affidare temporaneamente funzioni, anche dirigenziali, oltre le previsioni della pianta organica che determinano il fabbisogno ordinario di risorse umane”.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 255/2026

Capacità assunzionali degli enti non virtuosi

Un ente “non virtuoso” potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato coprendo il turn over nella misura del 30% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente, cumulando gli eventuali resti assunzionali. La stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 25/2017/QMIG), aveva evidenziato che “negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte in materia di spesa di personale e capacità di assunzioni da parte degli enti locali, in maniera non sempre coerente in termini di sistematicità delle fonti, ma volta, in ogni caso, al principio del contenimento della spesa previsto dall’articolo 1 comma 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, legge n. 296/2006. Gli interventi legislativi succedutisi dal 2014 sono stati e sono caratterizzati da una disciplina normativa complessa sia per quel che riguarda i meccanismi di calcolo della capacità assunzionale sia, per così dire, nella gestione di tali capacità. Per quel che riguarda il meccanismo di calcolo la legge prende in considerazione la capacità assunzionale standard, parametrata, come di consueto, sulle cessazioni dell’anno precedente”. Infatti, “la capacità assunzionale di competenza… è quella determinata nell’anno in cui si intende procedere all’assunzione sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente…”.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 108/2026

Scavalco d’eccedenza

Va totalmente disattesa e rigettata l’opzione ermeneutica secondo cui “l’istituto appare finalizzato non già alla costituzione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro a termine, bensì a consentire una diversa modalità di utilizzazione della prestazione lavorativa nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato già intercorrente tra il dipendente e l’amministrazione di appartenenza”. Il Collegio ha condiviso l’orientamento espresso dalla Sezione di controllo per la Puglia (delibera n. 149/2023/PAR), secondo il quale: “Dalla lettura della norma emerge che: – gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all’ambito degli enti locali; – essi dovranno essere svolti fuori orario; – occorre la previa autorizzazione dell’ente di appartenenza del dipendente. Ente che, ovviamente, non sarebbe obbligato a concederla se individuasse ragioni organizzative ostative; – non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell’ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall’articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022”.
Sezione regionale di controllo del Veneto -Parere n. 140/2026

Onere d’iscrizione all’albo professionale

L’onere della quota di iscrizione all’albo professionale gravante sui dipendenti tecnici incaricati dell’attività di collaudo statico disciplinata dall’articolo 67 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380, non può essere legittimamente assunto a proprio carico dal datore di lavoro pubblico, dovendo essere qualificato come onere di natura personale, non rimborsabile in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale in tal senso. Deve escludersi che l’iscrizione all’albo degli ingegneri o degli architetti, pur necessaria per lo svolgimento dell’attività di collaudo statico integri un vincolo di esclusiva strumentalità rispetto all’interesse dell’ente. A differenza dell’elenco speciale forense, infatti, gli albi dei professionisti tecnici non sono riservati ai soli dipendenti pubblici, e l’esercizio della libera professione al di fuori del rapporto di impiego non è preclusa in via assoluta, ferma restando la permanenza in capo al dipendente dei benefici professionali connessi al mantenimento dell’iscrizione.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 267/2026

Anticipazione di tesoreria

L’istituto dell’anticipazione di tesoreria, naturalmente produttivo di interessi passivi, può essere utilizzato nei casi in cui la gestione del bilancio generi temporanee carenze di cassa, principalmente in conseguenza della fisiologica discrasia temporale tra il flusso delle entrate e quello delle uscite. Il ripetuto ricorso a tale strumento, tuttavia, induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti, e che costituisca, invece, un indice di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata e le spese che l’ente si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza, configurare una violazione del disposto dell’articolo 119 della Costituzione, che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d’investimento.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 266/2026

Conto giudiziale Tefa

L’agente contabile per la riscossione del tributo Tefa deve essere individuato dal Comune, in quanto agente contabile ex lege per la riscossione di tale tributo, posto che la disciplina normativa espressamente prevede che il Comune lo incassi unitamente alla Tari e, trattenuta la commissione prevista per legge, proceda al riversamento del tributo incassato alla Provincia. La posizione della giurisprudenza richiamata e del giudice relatore in tema di individuazione dell’agente contabile è sostenuta dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce espressamene alla persona giuridica la possibilità di assumere la veste di agente contabile. In proposito, il collegio ritiene che il funzionario incaricato della gestione dei rifiuti abbia il potere di sottoscrivere il conto Tefa presentato dallo stesso ente pubblico. Peraltro, sulla base del consolidato orientamento secondo il quale la rappresentanza processuale “non può essere validamente conferita a soggetti che siano privi di poteri di rappresentanza sostanziale”, la giurisprudenza della Suprema corte ha espressamente riconosciuto che la rappresentanza sostanziale di un ente pubblico possa essere attribuita al dipendente responsabile di un ufficio e, nello specifico, dell’ufficio tributi.
Sezione giurisdizionale regionale della Toscana - Sentenza n. 76/2026

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