Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Accordo quadro e incentivi tecnici
L’accordo quadro, disciplinato dall’articolo 59 del Dlgs n. 36/2023, si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo - una cornice regolatoria - finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell’importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l’esecuzione delle prestazioni ivi previste. Da tale natura discende che, ai fini della disciplina degli incentivi, nell’accordo quadro viene a mancare la base di calcolo concreta e determinata che rappresenta il presupposto logico-giuridico necessario perché l’incentivo possa essere quantificato e accantonato. Ne consegue che l’accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche, in quanto detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell’accordo, ma soltanto in ragione dell’affidamento dei singoli contratti attuativi. La base di calcolo è l’importo totale di affidamento al netto dell’Iva così come riportato nel contratto attuativo, già al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - parere n. 74/2026
Conti correnti postali e agenti contabili
In relazione ai conti correnti in capo all’ente (per servizi scolastici, imposta comunale sulla pubblicità, tesoreria, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e addizionale comunale) Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto. Difettano in capo a Poste Italiane la disponibilità giuridica delle somme (requisito A), l’autonomia gestionale (requisito B), il rapporto di servizio qualificato (requisito C) e la finalizzazione diretta all’interesse pubblico (requisito D) che sono stati individuati come elementi imprescindibili per l’attribuzione della qualifica. Non risulta, quindi, necessaria la nomina di un agente contabile distinto in capo a Poste Italiane né la redazione di un autonomo conto di gestione per i flussi postali: l’attribuzione della firma di traenza al tesoriere bancario, prevista dalla convenzione di tesoreria e coerente con il sistema delineato dagli articoli 195, 209 e 226 del Tuel, costituisce il meccanismo giuridico attraverso il quale si preserva l’unitarietà della gestione di cassa.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - parere n. 76/2026
Svincolo del fondo crediti di dubbia esigibilità
Secondo la Faq 58 di Arconet la quota «svincolabile» dell’fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del Tuel, viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al fondo. Inoltre, si stabilisce che l’eventuale destinazione al finanziamento del Fcde dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio. Ancora è chiarito che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio. La contabilizzazione della quota tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la norma primaria, ma risponde all’esigenza di assicurare tracciabilità, stabilità e confrontabilità del risultato di amministrazione, evitando che lo svincolo del Fcde si traduca in un’automatica e immediata disponibilità dell’avanzo nel corso dell’esercizio in difetto delle necessarie verifiche procedurali.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - parere n. 75/2026
Gestori di strutture ricettive
Le Sezioni Unite civili (ordinanza n. 1527/2026) hanno definitivamente chiarito come l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno la loro qualifica di agenti contabili, ragion per cui le liti tra ente impositore e responsabile d’imposta rientrano nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile. Di conseguenza deve essere sottolineato il dovere per l’amministrazione di avviare - sulla base degli strumenti previsti dall’ordinamento tributario - le opportune iniziative per il recupero di eventuali somme dovute dal gestore della struttura ricettiva, anche al fine di evitare possibili condotte omissive suscettibili di integrare responsabilità erariale.
Sezione giurisdizionale regionale della Puglia - sentenza n. 151/2026

