La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incentivi tecnici solo sui contratti attuativi

La Corte dei conti Emilia-Romagna, con la deliberazione 74/2026/PAR, ha chiarito che l’accordo quadro non costituisce, da solo, la base per maturare e calcolare gli incentivi per funzioni tecniche dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023. L’importo massimo dell’accordo rappresenta infatti un valore soltanto potenziale, mentre il diritto e la quantificazione dell’incentivo devono essere riferiti al singolo contratto attuativo, considerando l’importo affidato al netto dell’Iva e del ribasso. Per i lavori, ogni contratto attuativo è preceduto dalla progettazione e dispone di un proprio quadro economico, nel quale può essere inserita la quota incentivi. Per servizi e forniture, invece, occorre verificare per ciascun affidamento i requisiti dell’articolo 32 dell’allegato II.14: complessità della prestazione e nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal Rup. Il superamento della soglia da parte dell’accordo quadro non rende quindi incentivabili tutti i contratti attuativi.

Concorsi, le risposte non le valuta il giudice

La correttezza delle risposte predisposte dalla commissione di un concorso rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non può essere riesaminata dal giudice con una valutazione sostitutiva. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto quando emergano errori inequivocabili, manifesta incongruenza o travisamento rispetto alle conoscenze proprie della materia. È inoltre legittima la previsione di un punteggio minimo, anche superiore alla soglia nazionale, quando sia funzionale a selezionare i candidati più meritevoli e rispetti i principi di ragionevolezza e imparzialità. Non basta quindi sostenere che un quesito fosse ambiguo o che un’altra risposta fosse preferibile: occorre dimostrare un errore oggettivo e immediatamente riconoscibile. È quanto ribadito dal Tar Lazio nella sentenza 12409/2026 del 07 luglio 2026 inerente l’esclusione di un candidato da una procedura del ministero dell’Istruzione e del merito per mancato raggiungimento della soglia prevista in Lombardia.

Demansionamento, la prova spetta al datore

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 22458 del 30 giugno 2026, ha confermato che, quando il lavoratore allega di essere stato adibito in modo continuativo a mansioni inferiori, spetta al datore di lavoro dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 2103 del Codice civile. L’amministrazione deve quindi provare che non vi è stata dequalificazione oppure che l’assegnazione era giustificata dal legittimo esercizio dei poteri organizzativi o da una causa non imputabile. Nel pubblico impiego contrattualizzato l’onere è particolarmente rigoroso: le mansioni inferiori sono ammissibili soltanto se non risultano del tutto estranee alla professionalità posseduta, rispondono a oggettive esigenze organizzative o di sicurezza e hanno carattere marginale o meramente occasionale. La Cassazione ha così confermato il principio applicabile alla domanda risarcitoria proposta da tre infermiere di un’azienda sanitaria.

Previdenza complementare, opzione fino al 2030

I dipendenti pubblici assunti prima del 2001 e ancora in regime di trattamento di fine servizio potranno esercitare l’opzione per il passaggio dal Tfs al Tfr e aderire alla previdenza complementare fino al 31 dicembre 2030. La proroga produce effetti dal 1° gennaio 2026 e mantiene aperta una possibilità particolarmente rilevante per chi, pur appartenendo al personale assunto prima del 2001, intende destinare il trattamento di fine rapporto al fondo pensione di categoria. L’adesione richiede quindi la preventiva trasformazione del Tfs in Tfr, secondo la disciplina prevista per il pubblico impiego. È quanto comunicato dal Fondo Perseo Sirio nella notizia dedicata alla proroga del termine per l’opzione Tfs-Tfr.

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