La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Incentivi tecnici negli accordi quadro
La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 74/2026/PAR, ha chiarito che l’accordo quadro non costituisce di per sé la base per la maturazione degli incentivi tecnici. Il riferimento è il singolo contratto attuativo, nel cui quadro economico devono essere previste le relative somme. Per i lavori, l’incentivo si calcola sull’importo di affidamento al netto dell’Iva e del ribasso. Per servizi e forniture, invece, occorrono la particolare importanza o complessità dell’affidamento e la nomina del direttore dell’esecuzione distinto dal Rup, condizioni da verificare per ogni contratto attuativo. Non basta quindi che l’accordo quadro superi complessivamente la soglia. La complessità deve inoltre essere valutata da un soggetto diverso dal Rup e adeguatamente motivata. Tra le attività incentivabili può rientrare anche il supporto alla programmazione della spesa, purché direttamente collegato e verificabile rispetto all’intervento.
Ferie dei dirigenti, prova a carico del datore di lavoro
Anche il dirigente può ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. L’autonomia organizzativa connessa al ruolo non basta, infatti, per presumere che il mancato riposo dipenda da una sua scelta. Spetta al datore di lavoro dimostrare di averlo messo concretamente nelle condizioni di fruire delle ferie, informandolo in modo chiaro del rischio di perderle e invitandolo a utilizzarle. Solo quando questa prova sia fornita il diritto può estinguersi. Il divieto di monetizzazione resta fermo durante il rapporto, ma alla sua conclusione l’indennità è dovuta se il mancato godimento non è riconducibile a una scelta libera e consapevole del lavoratore. È quanto affermato dalla Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 32689/2025, in linea con la giurisprudenza europea.
Incentivi tecnici, il tetto va verificato ogni anno
La Corte dei conti del Veneto, con la deliberazione 135/2026/PAR, ha chiarito che nei contratti pluriennali il limite individuale previsto dall’articolo 45, comma 4, del Codice dei contratti deve essere verificato anno per anno. Il riferimento è alle attività tecniche effettivamente svolte e ai compensi maturati in ciascun esercizio, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Non è quindi corretto cumulare gli incentivi sull’intera durata del contratto e confrontarli con un unico limite pluriennale. La norma pone infatti a confronto grandezze omogenee: incentivo annuo complessivo e trattamento economico annuo lordo. Restano necessari, per l’erogazione, la procedura di affidamento, lo stanziamento nel quadro economico, lo svolgimento delle attività tipizzate, i criteri generali di riparto e il rispetto dei requisiti soggettivi.
Titolo di accesso falso e conseguenze
L’accesso al pubblico impiego ottenuto mediante un titolo di studio falso determina responsabilità erariale, ma il danno non coincide sempre con l’intera retribuzione percepita. Quando le mansioni svolte sono semplici ed esecutive, l’amministrazione può infatti aver ricavato una concreta utilità dalla prestazione, anche se il rapporto è stato instaurato sulla base di una dichiarazione fraudolenta. Nel caso di un collaboratore scolastico, l’assenza di contestazioni sul servizio reso ha consentito di riconoscere un’utilità pari al 50% delle somme corrisposte, ferma restando la piena sussistenza del dolo per la consapevole produzione del falso diploma. Diversa è l’ipotesi dei profili ad alta professionalità, nei quali la mancanza del titolo può escludere qualsiasi utilità. È quanto stabilito dalla Corte dei conti della Lombardia con la sentenza 105/2026.


