Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con un intervento nomofilattico, hanno fatto chiarezza rispetto a questioni interpretative sull’applicazione dell’articolo 45 del codice dei contratti in materia di incentivi per le funzioni tecniche.

La decisione, del 29 maggio 2026, ha risolto un dubbio interpretativo sollevato dalla Sezione regionale per il Lazio enunciando un principio di diritto restrittivo sull’applicazione dell’articolo del codice di contratti: la delibera n. 14/2026, resa dalle Sezioni Riunite afferma il principio di diritto secondo il quale “l’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici connessi all’esecuzione di un affidamento detto disposto ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante in quanto il personale dipende dalla società in House non è ricompreso nel concetto di proprio personale di cui allo stesso articolo 45.”

La Corte dei conti ribadisce che gli incentivi sono riconosciuti unicamente al personale che abbia svolto prestazioni a supporto di altri dipendenti dell’ente e non a quello delle società in house.

ll carattere di eccezionalità rende l’articolo 45 del Dlgs 36/2023 di stretta interpretazione e, pertanto, risulta inammissibile una dilatazione dell’istituto al di là delle ipotesi dettagliatamente individuate dalla legge.

La soluzione interpretativa, alla questione di massima, per le Sezioni Riunite non può che essere negativa: osta a una soluzione positiva la stessa lettera della disposizione dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023, come modificata dal correttivo che ha sostituito la parola “dipendenti” con la parola “personale” ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”, e che destinatari degli incentivi non possono che essere persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione.

Non può essere condivisa l’affermazione che il sintagma “proprio personale” sia riferibile anche ai dipendenti delle società in house, sia perché il soggetto in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica, sottoposta alle norme del Codice civile e del Dlgs 175/2016, sia perché il legislatore, laddove ha voluto prevedere forme di collaborazione “organizzate” fra dipendenti dell’amministrazione partecipante/controllante e dipendenti della propria società in house lo ha fatto espressamente, e, nel caso esaminato, attraverso l’utilizzo degli istituti del comando o del distacco, a comprovare che il personale dei due soggetti giuridici non può affatto considerarsi “sovrapponibile” e che, anzi, si tratta di personale distinto afferente a soggetti giuridici distinti.

Infine, il personale della società in house è personale privato; esso viene assunto con selezione, che non corrisponde al concorso pubblico mediante il quale sono assunti i dipendenti pubblici, in qualità di personale pubblico. Inoltre, ai dipendenti della società in house sono applicati i contratti privati del settore nel cui ambito opera la società medesima.

La delibera, però, tiene aperta la possibilità di erogare gli incentivi tecnici al personale delle in house, ma a condizione che le stesse società in house operino direttamente come stazione appaltante e svolgano, in tale qualità, funzioni tecniche incentivabili nell’ambito di affidamenti a terzi.

In tal caso, la società in house non agisce come mero soggetto a supporto dell’Amministrazione controllante, ma come autonomo soggetto tenuto al rispetto del Codice dei contratti pubblici e tale obbligo è espressamente previsto dal Tusp.

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