La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incentivi tecnici, rilevano anche i finanziamenti vincolati

La Corte dei conti Veneto, con la deliberazione n. 163/2026/PAR del 28 settembre 2026, ha riepilogato i presupposti per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche. Il fondo previsto dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023, nella misura massima del 2% dell’importo a base di gara, trova copertura negli stanziamenti dei singoli appalti, senza distinzione tra risorse proprie dell’ente e finanziamenti esterni vincolati. Diverso è il momento della destinazione: le risorse derivanti da finanziamenti già vincolati non possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 6 e 7, perché ciò modificherebbe una destinazione stabilita a monte. Individuata la quota soggetta al vincolo, questa va quindi sottratta alla destinazione prevista dal comma 5, anche quando il finanziamento riguardi solo parte dell’intervento.

La prova orale di concorso

La pubblicità della prova orale di concorso non può essere sacrificata per esigenze logistiche. La chiusura delle porte dell’aula per garantire il raffrescamento non è sufficiente a derogare al principio di trasparenza, soprattutto se nel verbale non vi è traccia della circostanza e non risultano adottate misure alternative per consentire al pubblico di assistere ai colloqui. La pubblicità della prova orale costituisce infatti un principio generale dell’azione amministrativa e un corollario dell’articolo 97 della Costituzione. Per queste ragioni è stata disposta la rinnovazione di una prova svolta a porte chiuse. È quanto stabilito dal Tar Lombardia, sezione III, con l’ordinanza n. 1066 del 9 settembre 2026.

Per l’autorizzazione ad altre attività serve la verifica sul conflitto di interessi

L’Anac, con il parere prot. 4420/2026 del 9 settembre 2026, ha ricordato che l’autorizzazione agli incarichi extraistituzionali prevista dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 richiede una verifica concreta sull’eventuale conflitto di interessi. Rilevano sia le ipotesi tipizzate dall’articolo 7 del Dpr 62/2013 sia le situazioni, anche potenziali, capaci di compromettere imparzialità e indipendenza del dipendente, comprese le «gravi ragioni di convenienza». L’amministrazione deve inoltre valutare se l’attività esterna possa sottrarre eccessive energie ai doveri d’ufficio o interferire con i compiti istituzionali, tenendo conto anche dell’eventuale valore professionale e formativo dell’incarico.

Affiancamento operativo dei pensionati

L’incarico retribuito di affiancamento operativo a un ex dipendente in pensione può essere conferito, purché non si trasformi in attività di studio, consulenza o gestione sostitutiva. Conta la sostanza dell’incarico e non il suo nome: l’affiancamento deve servire a trasferire competenze pratiche e patrimonio di esperienza a personale che già possiede le conoscenze teoriche necessarie, anche se non necessariamente neoassunto ma semplicemente neoincaricato in una nuova funzione. La durata deve essere limitata e, se l’incarico è oneroso, il compenso deve essere proporzionato alle mansioni operative affidate. Sono le condizioni ribadite dalla Corte dei conti Toscana con la deliberazione n. 175/2026/PAR del 7 ottobre 2026, nell’interpretazione del divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012.

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