L’attuale congiuntura della finanza pubblica locale impone una rigorosa e complessa disamina giuridico-contabile da parte delle amministrazioni. L’istituto della definizione agevolata delle entrate locali, reintrodotto e disciplinato in via primaria dai commi da 102 a 110 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), richiede ai Comuni una delicata e preventiva ponderazione dei propri equilibri di bilancio. Questa misura legislativa non si configura quale generico atto di condono, bensì restituisce agli enti territoriali la piena autonomia nell’adottare regolamenti finalizzati al recupero delle proprie entrate, di natura sia tributaria che patrimoniale. L’agevolazione concessa al contribuente si concretizza nello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora, operando tuttavia nel perimetro di un inderogabile principio giuscontabile: il mantenimento integrale e intangibile della quota capitale del credito.

La definizione agevolata si riferisce a tutti quei crediti che risultano oggetto di ingiunzione fiscale diretta o che sono stati affidati in gestione a concessionari privati iscritti all’albo ministeriale, i Comuni, per l’approvazione di tale istituto, sono chiamati ad approvare uno specifico regolamento che oltre a superare il necessario iter di approvazione consiliare, necessitano preventivamente del parere tecnico/contabile dei Responsabili dei Servizi Finanziari.

Prima della presentazione al consiglio comunale occorre il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria; sul punto Ancrel rende disponibile ai propri associati nell’area riservata una traccia operativa di parere relativa alla proposta di delibera consiliare di adesione alla definizione agevolata commi da 102 a 110 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199.

Accanto alla definizione agevolata si è aperta un’altra occasione per i Comuni che hanno carichi affidati alla riscossione mediante Ader: l’estensione della possibilità di definire i carichi tributari prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101 della legge 199/2025 così come stabilito dall’articolo 10 quinquies del Dl 38/2026, convertito dalla legge 88/2026.

La scadenza di adesione, come ben sappiamo era prevista al 30 giugno, termine poi posticipato al 31 luglio dal Dl 63/2026 al fine di favorire l’adesione anche dei Comuni che sono andati al voto a metà giugno.

Anche in questo caso, avendo la delibera natura regolamentare, necessità per l’approvazione del parere dell’organo di revisione e il supporto di Ancrel non è venuto meno pubblicando l’apposito format relativo alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agenzia della riscossione (rottamazione quinquies) di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199/2025 e articolo 10 quinquies del Dl 38/2026.

L’organo di revisione potrebbe trovarsi quindi dinanzi a un possibile duplice appuntamento di cui sicuramente il primo, la definizione agevolata, richiede una maggior attenzione. Viene in aiuto la nota interpretativa diffusa dall’IFEL il 27 gennaio 2026, corredata da uno schema di regolamento tipo, che costituisce un riferimento operativo e giuridico per la corretta attivazione degli uffici tributi. L’autonomia regolamentare concessa dalla norma primaria abilita l’inclusione nella sanatoria non solo delle ordinarie posizioni Imu e Tari, ma sembra estendersi anche alle entrate di natura patrimoniale, quali il Canone Unico Patrimoniale (Cup) e le tariffe relative alla fruizione dei servizi a domanda individuale. Sussistono, nondimeno, precisi e tassativi limiti ordinamentali; la loro inosservanza in sede di stesura del regolamento rischia di viziare di nullità la deliberazione consiliare, profilando in capo agli amministratori responsabilità di natura erariale.

In primo luogo, l’ente locale non dispone di alcuna potestà di intervento o di deroga sulla quota statale del gettito Imu (afferente agli immobili produttivi classificati in categoria D), precludendo in radice al Comune qualsivoglia ipotesi di abbattimento o decurtazione dei relativi oneri accessori maturati sull’imposta evasa. Il secondo vincolo, di rilevante impatto applicativo e contenzioso, attiene alle violazioni inerenti al Codice della Strada. Trattandosi di obbligazioni sanzionatorie pecuniarie in cui la sanzione originaria coincide con il capitale dovuto, la potestà regolamentare del Comune è normativamente impossibilitata a decurtare l’importo base iscritto a verbale. L’azione agevolativa in materia stradale dovrà perimetrarsi, in via del tutto esclusiva, allo stralcio degli interessi di mora e delle maggiorazioni semestrali del 10% (introdotte ex articolo 27 della legge 689/1981).

Ricade su entrambi i provvedimenti invece un altro aspetto di particolare interesse per l’organo di revisione ed è il reale valore strategico dell’intera operazione agevolativa che si misura in sede di valutazione dei riflessi inerenti alla contabilità finanziaria armonizzata.

Lo stralcio di ingenti masse di sanzioni e interessi di mora si traduce nell’eliminazione contabile di vecchi residui attivi dal conto del bilancio; un’operazione di bonifica che rischia di materializzare disavanzi tecnici di amministrazione, qualora i crediti resi oggi inesigibili non risultassero già integralmente e prudenzialmente coperti dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (Fcde) nei precedenti rendiconti. A tutela della tenuta formale e sostanziale dei bilanci comunali, un intervento correttivo è stato formalizzato dalla Commissione Arconet con l’emanazione del Dm 16 marzo 2026. Attraverso l’inserimento del paragrafo 3.3-bis all’interno dell’Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, è stato introdotto il “Metodo Accelerato” di riduzione del Fcde. Superando il vincolo, rivelatosi spesso paralizzante per gli enti in via di risanamento, del calcolo basato sulla media storica quinquennale, le amministrazioni che registreranno in sede consuntiva un comprovato e misurabile miglioramento della propria capacità di riscossione, supportato dall’adozione di un progetto strutturale almeno triennale di recupero, potranno commisurare l’accantonamento obbligatorio parametrato ai soli risultati virtuosi dell’esercizio corrente. I Comuni che incasseranno e beneficeranno delle entrate agevolate potranno, in virtù di tale norma, operare un’immediata e consistente contrazione del Fondo già a partire dalle operazioni di assestamento generale di bilancio del luglio 2026, svincolando in questo modo rilevanti quote di avanzo per la copertura di spesa corrente ovvero per il finanziamento di spese di investimento territoriale.

L’efficacia e la correttezza procedurale di questa transizione di pulizia contabile sicuramente saranno oggetto di attenzione nel futuro da parte della magistratura contabile.

Pertanto a fronte di un simile perimetro di responsabilità giuridico-tecniche, per i Revisori degli Enti Locali e i Funzionari dei Servizi Finanziari l’obbligo di diligenza istruttoria diviene oggi un principio inderogabile a tal proposito si rammenta che per la validità dell’assenso, occorre verificare la preesistenza di un’istruttoria in grado di attestare sia la capienza attuale del Fcde, sia la tenuta prospettica del Piano annuale dei flussi di cassa, al precipuo fine di scongiurare il manifestarsi di crisi di liquidità endogene derivanti, in via paradossale, dalle medesime tempistiche di rateizzazione accordate ai contribuenti. La regolarizzazione agevolata, se incardinata su equilibri finanziari blindati ex ante e monitorati in fieri, consolida così il proprio ruolo di leva strategica per il rilancio delle politiche di investimento territoriale, operando al riparo da censure giurisdizionali per l’ipotesi di danno erariale.

(*) Ancrel Campania

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