Con sentenza n.85 del 19/5/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 2946 del codice civile in riferimento all’articolo 3 della Costituzione laddove trova applicazione per i tributi dello Stato ma non per l’Imui comunale.

Al riguardo, il giudice del rinvio ha posto la questione della violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione in relazione al termine decennale di prescrizione di cui all’articolo 2946 del codice civile ritenuto applicabile dal diritto vivente ai tributi erariali a fronte del termine quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile ritenuto applicabile all’Imu.

In particolare, il giudice del rinvio ha lamentato il diverso trattamento da parte del diritto vivente nonostante la sostanziale identità strutturale dei tributi erariali e dell’Imu.

Il Giudice delle Leggi ha respinto la questione sostenendo che i tributi comunali sono obbligazioni periodiche in quanto caratterizzate da  «una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento» solo per effetto del prolungarsi nel tempo della prestazione erogata dall’ente impositore o dal beneficio che questi concede (si vedano, fra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 10 dicembre 2014, n. 26013 e 23 febbraio 2010, n. 4283 e, nello stesso senso, 6 novembre 2025, n. 29391».

Dunque la Corte delle leggi conclude «In tal senso, il rimettente procede al mero raffronto numerico fra i termini, ma omette di confrontarsi con le ragioni che ne fondano la diversità; si è detto, infatti, che l’applicazione ai tributi locali del termine quinquennale di cui all’articolo 2948, numero 4), del codice civile consegue al fatto che si tratta di obbligazione periodica, e che tale natura invece non hanno i tributi erariali. Le due tipologie di credito poste in comparazione dal rimettente sono dunque riconducibili, ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione, a due paradigmi normativi affatto diversi. Pertanto, la disposizione censurata e quella assunta a tertium comparationis disciplinano situazioni non omogenee».

Le argomentazioni e le conclusioni del giudice delle leggi non convincono.

Un prima perplessità risiede nella conclusione del giudice costituzionale fondata sostanzialmente su un assioma.

Infatti, il giudice delle leggi da per vera e dimostrata la natura di obbligazione periodica di tutti i tributi comunali rinunciando ad un’analisi comparativa delle discipline normative sottese rispettivamente ai tributi erariali e, quale tertium comparationis, all’Imu.

L’analisi della disciplina dell’Imu avrebbe quanto meno portato a mettere in evidenza la contraddittorietà del diritto vivente in merito al diverso trattamento riservato all’Irpef e all’Iva, all’Irap all’Imposta di registro rispetto al citato tributo comunale.

Infatti il diritto vivente, ha affermato che «In tema Irpef, Iva, Irap ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'articolo 78 del Dpr n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'articolo 2946 del codice civile, non potendo essere applicata l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, del codice civile "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi». (Cassazione civile, sezione VI, 26/06/2020, n. 12740).

Mentre in materia di Imu, con ordinanza 26/1/2026, n. 1781, La Corte di Cassazione ha confermato la prescrizione quinquennale.

L’evidenza normativa in materia Imu mette in luce la contraddizione e la disarmonia in termini tra i citati orientamenti del giudice della nomofilachia.

Infatti, con riferimento alla vecchia Imu, giusto il rinvio operato dall’articolo 13 del Dl 2011 n. 201, l’articolo 9, comma 2, del Dlgs 2011 n. 23 ha disposto: «A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria». ; analogamente con riferimento alla nuova Imu, l’articolo 1, comma 761, della legge 2019 n. 160 ha disposto: «A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria».

Dunque, nell’esercizio della funzione nomofilattica, sarebbe stato coerente attendersi da parte della Suprema Corte l’applicazione per l’Imu dello stesso ragionamento sillogistico che ha portato ad affermare la prescrizione decennale in materia di tributi erariali.

Così come sarebbe stato coerente attendersi il rilievo di profili di irragionevolezza e contraddittorietà del diritto vivente sul punto da parte del Giudice delle leggi.

La pronuncia in rassegna ha sollegato una seconda perplessità laddove la Corte delle leggi ha ricondotto la causa debendi dell’Imu al prolungarsi nel tempo della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio che questi concede in ragione del pagamento del tributo.

In altri termini l’Imu è ricondotta nel perimetro di un’obbligazione tributaria di natura para-commutativa.

Ma dal quadro normativo sotteso alla vecchia e alla nuova Imu nessuna specifica prestazione è dovuta al contribuente dal Comune in cambio del pagamento del tributo. L’Imu è una classica imposta patrimoniale dovuta su base annuale unicamente in ragione del possesso qualificato di beni immobili, quale indice di capacità contributiva; imposta funzionale al finanziamento generale della spesa dei servizi indivisibili resi dal Comune alla collettività, in applicazione del principio di solidarietà ricavabile dagli articoli 2 e 53 della Costituzione.

Un’analisi comparativa dei tributi erariali tra loro e di ciascuno di questi con l’Imu, fa emergere la comunanza tra loro dei tratti somatici tipici dell’imposta e differenze strutturali e funzionali conseguenti al diverso presupposto d’imposta connesso al necessario diverso indice di capacità contributiva.

All’evidenza è il soggetto impositore il principale tratto condiviso dai primi che li distingue dal secondo.

In conclusione non pare azzardato affermare che a oggi la prescrizione del singolo tributo dipende più che altro dall’Ente impositore e trova la sua fonte di diritto nella giurisprudenza piuttosto che nel dato normativo.

(*) Docente Anutel Ets

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