Tra i diversi aspetti incisi dalla natura tributaria del canone unico patrimoniale, stabilita dalla Corte di cassazione, Sezione Unite, con la , c’è quello sanzionatorio.sentenza n. 12225/2026

Nella disciplina del canone unico patrimoniale è prevista un’unica sanzione, oscillante tra l’ammontare del canone o dell’indennità ed il doppio degli stessi, contenuta nel comma 821, lettera h), della legge 160/2019. Tale sanzione, secondo la previsione normativa, deve essere indicata nel regolamento comunale o provinciale di disciplina del canone, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997.

La sanzione è prevista per qualsiasi violazione che riguarda il canone, tanto per l’omissione del versamento che per l’omissione/infedeltà della dichiarazione, conseguente di solito all’abusività dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, ricordando che, a mente del comma 835, la presentazione della richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Non a caso, infatti, la norma del comma 821 commisura la sanzione all’ammontare non solo del canone ma anche dell’indennità che sostituisce lo stesso nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente (lettera g del medesimo comma 821). Indennità che, come ha chiarito anche la Cassazione, non ha natura indennitaria o risarcitoria, ma è pur sempre canone.

Tuttavia, nella disciplina delle sanzioni contenuta in molti regolamenti locali, gli enti hanno previsto una misura sanzionatoria più bassa nel caso della violazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, normalmente allineandola a quella prevista per i tributi, contenuta nell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (30% per le violazioni commesse prima del 1/9/2024 e 25% per quelle commesse successivamente). Ciò avvalendosi della facoltà contenuta nell’articolo 50 della legge 449/1997, la quale consente agli enti, nell’esercizio della potestà regolamentare di disciplina delle entrate in genere, di ridurre l’ammontare delle sanzioni, in ossequio ai principi contenuti nell’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 662/1996 (previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi).

La natura tributaria del prelievo fa sì che anche le sanzioni del canone siano soggette alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie contenuta nel Dlgs 472/1997 (Dlgs 173/2024, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, a partire dal prossimo 1° gennaio). Ciò anche per quanto riguarda la modalità di irrogazione, che deve avvenire contestualmente all’avviso di accertamento, previsto dall’articolo 17 del Dlgs 472/1997.

Se nel caso della violazione di omessa o infedele dichiarazione appare pacifico applicare la sanzione del comma 821, lettera g), nella misura tra il 100% ed il 200% dell’ammontare del tributo, misura peraltro allineata alle sanzioni previste per altri tributi locali (Imu, Tari, imposta di soggiorno, eccetera), più dubbi sorgono nel caso della violazione per omesso, insufficiente o tardivo versamento. Infatti, a differenza di quanto accade per l’omessa/infedele dichiarazione, per le fattispecie legate al versamento è prevista una specifica sanzione tributaria dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, in base al quale chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa del 25% (per le violazioni commesse dal 1/9/2024). Sanzione che, a mente del comma 3 dell’articolo 13 citato, si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, esclusi i casi di tributi iscritti a ruolo. Mentre nella disciplina di molti tributi comunali tale sanzione viene espressamente richiamata, ciò non accade in quella del canone, considerato che si tratta di un’entrata che secondo il disegno del legislatore doveva essere un prelievo appunto di natura patrimoniale.

A tal proposito, alcuni interpreti (vedasi ad esempio Ifel) hanno ritenuto che per il canone è previsto un regime sanzionatorio autonomo, qualificabile come “speciale”, che prevale sulla norma generale tributaria, sostenendo che continui ad applicarsi anche all’omesso versamento la sanzione del comma 821, lettera h), della legge 160/2019, ovvero quella stabilita per la fattispecie dal regolamento comunale prevista dall’articolo 50 della legge 449/1997, senza necessità di alcun allineamento alla misura dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Altri, invece, evidenziano la portata di carattere generale della sanzione dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997, che riguarda tutti i tributi diversi da quelli riscossi a mezzo ruolo e ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Carattere generale che, stante la natura tributaria del canone, la renderebbe applicabile anche a quest’ultimo. Peraltro, supporterebbe tale tesi anche l’applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie, contenuto nell’articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 472/1997 (introdotto dalla riforma attuativa della legge delega fiscale, Dlgs 87/2024), che ha trovato specifica disciplina nell’articolo 7 della medesima norma, dove si prevede che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Si osserva, infatti, che l’applicazione nel canone di una sanzione per omesso versamento del 100%, misura minima prevista dal comma 821, lettera h), della legge 160/2019, renderebbe la sanzione prevista per le violazioni riguardanti il versamento del canone “sproporzionata” rispetto a quella stabilita per tutti gli altri tributi locali, ai quali si applica la più mite misura del 25% (30% fino al 31/8/2024). Concorre ad aggravare tale sproporzione, inoltre, la non applicabilità della riduzione in caso di definizione agevolata per le sanzioni per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997).

Tuttavia, sulla base del principio di diritto di prevalenza della norma speciale su quella generale, si dovrebbe applicare la disciplina sanzionatoria speciale, contenuta nella lettera h, del comma 821 della legge 160/2019. In base allo stesso, quindi, la norma dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 si applicherebbe solo in assenza di una specifica sanzione contenuta nella disciplina del singolo tributo; non a caso, infatti, sia le norme che disciplinano l’Imu (articolo 1, comma 774, legge 160/2019), sia quelle della Tari (articolo 1, comma 695/2013, legge 147/2013) e quelle dell’imposta di soggiorno (articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 23/2011 e articolo 4 Dlgs 50/2019), richiamano espressamente l’articolo 13 del Dlgs 471/1997, per quanto riguarda la sanzione per le violazioni riguardanti il versamento.

Si tratta di una questione delicata che, come tante altre nel canone, richiedono con urgenza un intervento normativo che riallinei la disciplina del prelievo alle regole tributarie.

(*) Vice presidente Anutel Ets

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