Nell’amministrazione locale italiana la revisione economico-finanziaria non è mai stata una funzione puramente tecnica. È il punto in cui si misura, ogni giorno, il rapporto fra chi governa e chi verifica la regolarità contabile e finanziaria dell’azione amministrativa. Il revisore non entra nel merito delle scelte politiche, ma deve poter dire, con piena libertà, se una spesa è coperta, se un equilibrio di bilancio regge, se un atto rispetta le regole che presidiano l’uso delle risorse pubbliche. Il sorteggio, introdotto dall’articolo 16, comma 25, del Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 e attuato con il Dm Interno 23/2012, ha spezzato il legame diretto fra amministrazione e scelta del proprio controllore: prima la nomina era consiliare e portava con sé, più o meno esplicitamente, un vincolo di fiducia politica; l’estrazione casuale da un elenco qualificato impone invece agli amministratori di accettare la vigilanza di un professionista non scelto e sottratto alla logica della riconoscenza. Ma quell’indipendenza genetica vale quanto la platea da cui il sorteggio estrae.
Al riguardo ANCREL propone da tempo di rafforzare i requisiti di accesso e permanenza negli elenchi - fasce di qualificazione effettivamente selettive, crediti formativi continui, esperienza documentata sulla complessità degli enti - perché un’estrazione casuale fra soggetti non adeguatamente preparati produce indipendenza soltanto sulla carta e sul campo insicurezza, formalismo difensivo, richieste documentali ridondanti. Indipendenza, del resto, non significa antagonismo. Il revisore non dimostra di essere indipendente perché moltiplica i rilievi, ma quando formula quelli necessari e si astiene da quelli che non lo sono: materialità, proporzionalità e approccio basato sul rischio sono le categorie con cui il controllo contemporaneo supera la vecchia immagine del revisore come cacciatore dell’errore formale, per diventare presidio della sostenibilità e degli equilibri dell’ente.
Il legislatore ha poi introdotto un correttivo delicato all’articolo 57-ter del Dl 124/2019 aggiungendo il comma 25-bis, che affida al consiglio dell’ente, a maggioranza assoluta, l’elezione del presidente del collegio fra i professionisti di fascia più elevata, negli enti con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti dove la revisione è collegiale. È una scelta che merita una domanda, non un’adesione: perché l’indipendenza genetica assicurata dal sorteggio dovrebbe attenuarsi proprio per il presidente, cioè per il componente che rappresenta il collegio e ne coordina l’attività? La differenza fra un presidente scelto per autorevolezza e uno scelto perché “non crea problemi” resta sottile quanto decisiva. È nella revisione monocratica, priva del filtro collegiale, che la solitudine del controllore rispetto al potere politico si manifesta nella forma più netta: nessun presidente con cui condividere il metodo, nessun collega con cui distribuire la responsabilità di un rilievo scomodo, nessuno che medi fra pressioni opposte. Una segnalazione di un consigliere può essere circostanziata e va sempre valutata con attenzione; ma il revisore non può trasformarsi nell’organo istruttorio dell’opposizione: è lui, in base alla propria autonomia professionale e ai criteri di materialità e rischio, a stabilire se, quanto e come approfondire - un chiarimento che tutela tanto l’ente quanto la lettura non politicizzata del suo operato. La sua unica difesa resta metodologica: atti proporzionati, motivati, tracciabili, scritti in linguaggio impersonale e tecnico.
Ma la solitudine davanti alla decisione professionale non equivale a isolamento nell’ordinamento: il revisore è un nodo del sistema di finanza pubblica, legato alla Corte dei conti da questionari, relazioni e obblighi informativi che collocano ogni sua valutazione locale dentro una rete di controllo nazionale. Questa dimensione istituzionale, insieme a una tutela anche economica della funzione - equo compenso, commisurato alla complessità dell’incarico e alla crescente responsabilità che la legge attribuisce al revisore, non come rivendicazione di categoria ma come condizione perché competenza e indipendenza si possano davvero esigere - è condizione, non corollario, dell’indipendenza reale: ANCREL lo ricorda perché la cosa pubblica non diventi proprietà di chi vince le elezioni e la maturità di un sistema amministrativo si misura anche nella capacità di accettare, remunerare adeguatamente e rendere realmente competente un controllore che non si è scelto.
(*) Presidente del Comitato scientifico di ANCREL


