La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Licenziamento disciplinare ostativo all’accesso
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 4103, ha confermato la legittimità della clausola del bando che esclude dal concorso chi sia stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari.
Per i giudici non si tratta di un indebito aggravamento dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego, né di una compressione irragionevole della possibilità di partecipare ai concorsi. La pubblica amministrazione può quindi valorizzare, tra le condizioni di ammissione, anche il precedente licenziamento disciplinare disposto da altra amministrazione.
Il punto più delicato riguarda la durata dell’effetto preclusivo. Nel caso esaminato, il licenziamento era recente e la causa di esclusione non aveva operato come impedimento definitivo e senza limiti temporali. Proprio questo elemento consente di superare il dubbio di sproporzione: la clausola non colpisce sine die il candidato, ma viene applicata in prossimità del fatto espulsivo. A maggior ragione, nella vicenda, il concorrente aspirava a rientrare proprio nell’impiego da cui era stato licenziato.
Prova orale, non basta scegliere la busta
Nelle prove orali dei concorsi pubblici non è sufficiente mettere a disposizione dei candidati buste chiuse, siglate e numerate, lasciando a ciascuno la scelta del plico. L’articolo 12 del Dpr 487/1994 richiede l’estrazione a sorte delle domande e non una modalità alternativa, anche se apparentemente casuale.
Il sorteggio serve a garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, impedendo che i quesiti possano essere conosciuti in anticipo o comunque associati a un determinato ordine di svolgimento della prova. La casualità dell’estrazione, inoltre, obbliga tutti i candidati a prepararsi sull’intero programma, senza possibilità di affidarsi a meccanismi di prevedibilità.
Nel caso esaminato, la commissione aveva previsto l’esame in ordine alfabetico e la predisposizione, nel primo giorno dei colloqui, di un numero di buste contenenti i quesiti. La mancata verbalizzazione puntuale delle operazioni di numerazione ha rafforzato il dubbio sulla piena tracciabilità della procedura. Non occorre, per l’annullamento, dimostrare una concreta fuga di notizie: è sufficiente la violazione delle garanzie poste a presidio della segretezza e della par condicio. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 4308.
Arretrati da sentenza fuori dalla capacità assunzionale dell’anno
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 27 maggio 2026, n. 200/2026/PAR, ha chiarito che gli arretrati retributivi liquidati in esecuzione di una sentenza, se riferiti a esercizi precedenti e dovuti per ragioni non imputabili all’ente, non devono gravare integralmente sulla capacità assunzionale dell’anno di pagamento.
Il caso riguardava un comune chiamato a corrispondere somme arretrate a due dipendenti, dopo una sentenza di assoluzione, per retribuzioni sospese durante il procedimento penale. L’ente aveva accantonato negli anni le somme necessarie e temeva che la liquidazione in unica soluzione nel 2026 potesse incidere sulla spesa di personale rilevante ai fini dell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 e del Dm 17 marzo 2020.
La sezione ha escluso questa lettura. Non si tratta di spesa derivante da errata programmazione assunzionale, ma di esborso collegato a una vicenda esterna all’ente. La somma va quindi virtualmente imputata agli esercizi di competenza, come sarebbe avvenuto se le retribuzioni non fossero state sospese. Nell’anno corrente rileva solo la quota riferibile all’esercizio in corso, in presenza del perdurare del rapporto di lavoro. La logica è analoga a quella già prevista dal legislatore per la neutralizzazione degli arretrati contrattuali: non c’è nuova spesa, ma solo pagamento differito.
Premi Inail, aggiornati i minimali 2026
Sono stati aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi Inail relativi al 2026.
La nuova disciplina interessa i premi ordinari e le diverse ipotesi di retribuzione convenzionale, con gli allegati che riepilogano le soglie applicabili alle varie categorie di lavoratori e alle specifiche gestioni. Si tratta di un adempimento tecnico, ma rilevante anche per gli enti pubblici, perché i minimali costituiscono la base sotto la quale non può scendere l’imponibile assicurativo, anche quando la retribuzione effettivamente corrisposta risulti inferiore. I documenti sono reperibili a questo link.


