È illegittima l’ordinanza del sindaco che impone il divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici e l’utilizzo obbligatorio della museruola per i cani di media e grossa taglia. Milita in tal senso:

  • l’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 (Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani) non vieta l’accesso dei cani nei parchi pubblici ma prevede soltanto l’obbligo di utilizzare il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e di portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  • il principio di proporzionalità (articolo 1 della legge n. 241 del 1990) che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, quella meno gravosa per i destinatari del provvedimento amministrativo.

Lo ha stabilito il Tar Calabria con la sentenza n. 1192/2026.

Il Tar ha evidenziato il sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili cn...

Riproduzione riservata Ⓒ