La presenza di una maggioranza pubblica nel capitale sociale costituisce un elemento idoneo a far presumere l’esistenza del controllo pubblico e questa presunzione non viene meno per il solo fatto che gli enti soci non abbiano sottoscritto patti parasociali o non esercitino in modo coordinato i propri poteri. È questo uno dei passaggi centrali della deliberazione n. 131/2026 della Corte dei conti Emilia-Romagna, che torna ad affrontare il tema nell’ambito dell’esame della revisione periodica delle...
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