La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Progressioni verticali e lodevole servizio

Nelle progressioni verticali il punteggio per l’attestato di lodevole servizio va attribuito una sola volta, salvo diversa previsione dell’avviso. Non rileva quindi il numero degli attestati posseduti, quando la lex specialis indica il titolo al singolare e non prevede né un punteggio per ciascuna attestazione né un tetto massimo. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza 24 giugno 2026, n. 5054. Nel caso esaminato, l’avviso di un Comune assegnava due punti all’«attestato di lodevole servizio». Per i giudici, la formula richiama una valutazione binaria, di possesso o non possesso, e non quantitativa. La soluzione è coerente anche sul piano sostanziale: titoli come corsi, incarichi, abilitazioni o pubblicazioni possono avere rilievo incrementale; il lodevole servizio esprime invece una qualità professionale del dipendente, che non aumenta per il solo moltiplicarsi delle attestazioni.

Condotte disciplinari e sanzioni

La presenza di più mancanze disciplinari non consente sempre all’amministrazione di applicare automaticamente la sanzione più grave. La regola contrattuale che porta alla sanzione prevista per l’infrazione più severa opera solo quando le diverse condotte siano punite con sanzioni di diversa entità, ad esempio multa e sospensione, oppure sospensione e licenziamento. Se invece gli addebiti rientrano tutti nella stessa fattispecie e sono punibili con la medesima sanzione, l’ente deve applicare comunque i principi di proporzionalità e gradualità. Nel giudizio di impugnazione, poi, se una parte degli illeciti viene esclusa, il giudice deve verificare se la sanzione residua sia ancora proporzionata e, in caso contrario, rideterminarla ai sensi dell’articolo 63, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001, anche senza domanda delle parti.È quanto affermato, in una controversia riguardante una dipendente comunale accusata di contegno irriguardoso verso un consigliere e l’amministrazione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 11 giugno 2026, n. 19280.

Incassi con Pos, chi riscuote è agente contabile

La Corte dei conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione 23 giugno 2026, n. 132/2026/PAR, ha affermato che il maneggio di denaro pubblico si configura, di regola, anche quando la riscossione delle entrate avviene tramite Pos o strumenti elettronici. La conseguenza è che i dipendenti incaricati della riscossione mediante pagamenti elettronici devono essere qualificati come agenti contabili. Non è decisivo che le somme non transitino materialmente nelle disponibilità dell’incaricato e confluiscano direttamente sul conto del tesoriere. Per la magistratura contabile, contano il rapporto funzionale con l’entrata pubblica e l’attività di riscossione. Resta quindi l’obbligo di resa del conto giudiziale, che non può essere escluso per il solo fatto che l’operazione sia dematerializzata. Per gli enti locali, la diffusione dei pagamenti elettronici impone di verificare nomine, responsabilità e adempimenti collegati alla gestione delle entrate.

Anche nel dissesto va costituito il fondo decentrato

Il dissesto finanziario non blocca l’attività amministrativa e non elimina il potere-dovere di costituire il fondo delle risorse decentrate. I vincoli sono però stringenti, soprattutto quando manca il bilancio stabilmente riequilibrato e non risulta approvato un bilancio di previsione che comprenda l’esercizio in corso.In questo quadro, il fondo può essere costituito limitatamente alla parte stabile e alla componente variabile derivante da specifiche disposizioni di legge che prevedano trattamenti economici in favore del personale. La mancata costituzione incide su diritti soggettivi dei lavoratori e, per la parte stabile, riguarda spese disposte dalla legge. Anche senza stanziamenti o bilancio del triennio corrente, spetta quindi al consiglio individuare le fonti di finanziamento e autorizzare l’an e il quantum della spesa prima dell’avvio del procedimento amministrativo-contabile. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, sezione regionale Abruzzo, con la deliberazione 27 maggio 2026, n. 73/2026/PAR.

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