La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Retribuzione di posizione esclusa dall’indennità premio di servizio
La retribuzione di posizione dei dirigenti non entra nella base di calcolo dell’indennità premio di servizio, anche quando costituisce una componente fissa del trattamento economico. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 26 maggio 2026, n. 16389. Per i dipendenti degli enti locali, infatti, l’articolo 11, comma 5, della legge 152/1968 individua tassativamente gli emolumenti utili e la nozione di stipendio deve essere interpretata restrittivamente. Il principio, già affermato per la dirigenza, è stato esteso anche al personale non dirigente dalla Cassazione con l’ordinanza 9617/2025. Non modifica il quadro l’articolo 49 del Ccnl 14 settembre 2000, che considera la retribuzione di posizione utile per il trattamento di fine rapporto: la contrattazione collettiva, in assenza di una specifica previsione legislativa, non può incidere sulla disciplina previdenziale dell’indennità premio di servizio.
Whistleblowing tutelato anche in presenza di un interesse personale
La protezione del whistleblower non viene meno quando la segnalazione risponde anche a un interesse personale del dipendente. È sufficiente che i fatti denunciati siano reali e oggettivamente idonei a prospettare una possibile violazione dell’imparzialità amministrativa. La disciplina anticorruzione, infatti, non mira soltanto a far emergere illeciti penali, ma anche situazioni di maladministration e usi distorti del potere pubblico. Nel giudizio sulla natura ritorsiva degli atti adottati dopo la segnalazione assume inoltre rilievo indiziario l’eventuale sviamento nell’esercizio dei poteri dirigenziali, che può indebolire la tesi datoriale sulla genuinità delle successive scelte organizzative. È quanto affermato dal TAR Lazio-Roma, sezione I, con la sentenza 24 aprile 2026, n. 7507.
Niente compensi aggiuntivi per la segreteria delle commissioni di collaudo
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 27 maggio 2026, n. 16589, ha escluso il diritto a compensi aggiuntivi per i funzionari che svolgono attività di segreteria delle commissioni di collaudo. Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva e non può essere riconosciuto un compenso ulteriore per prestazioni rientranti negli obblighi d’ufficio e coerenti con l’inquadramento professionale. Non basta, quindi, che l’amministrazione abbia previsto l’emolumento con un proprio atto: il diritto del dipendente sorge soltanto se la misura è conforme alle fonti collettive. Le somme eventualmente corrisposte senza titolo devono essere recuperate dall’ente, senza che la ripetizione sia subordinata alla prova di un errore riconoscibile e non imputabile al datore di lavoro pubblico.
Procedimento disciplinare e accesso dei consiglieri comunali
Il consigliere comunale può accedere agli atti di un procedimento disciplinare concluso quando la conoscenza sia funzionale all’esercizio del mandato. Il diritto previsto dall’articolo 43 del Tuel ha un’estensione più ampia rispetto all’accesso documentale ordinario, ma deve essere coordinato con la tutela della riservatezza e con gli eventuali segreti imposti da specifiche discipline. L’ente può pertanto oscurare i dati non pertinenti rispetto alle funzioni consiliari e deve escludere gli atti formati nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria, coperti dal segreto investigativo. Non è invece sufficiente la natura disciplinare del fascicolo per negarne integralmente l’ostensione. È quanto precisato dal ministero dell’Interno nel parere del 4 giugno 2026, che richiama la sentenza del Consiglio di Stato 1974/2024.


