È legittima la delibera del consiglio con la quale il Comune ha disposto la revoca dell’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente, motivata con riferimento alla circostanza secondo cui l’interessato, al momento dell’accettazione dell’incarico, ricopriva, contestualmente, la medesima carica presso altri quattro Comuni, a nulla rilevando il fatto che l’interessato abbia rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico di uno dei quattro enti territoriali, se tali dimissioni non siano state accettate dalla Pa comunale.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con la sentenza 23 settembre 2026 n. 2562.

Fatto

Un professionista ha adito il Tar Catania per chiedere l’annullamento della delibera del consiglio comunale adottata nel maggio 2026, che aveva dichiarato la sua decadenza dall’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2025/2027 per incompatibilità dovuta al superamento del cumulo massimo di incarichi consentiti.

Il Comune ha avviato il procedimento per la decadenza a seguito dell’indicazione proveniente da altro professionista (quarto estratto nel sorteggio e aspirante alla carica) che ha segnalato che il ricorrente, al momento dell’accettazione dell’incarico, ricopriva complessivamente cinque incarichi di revisione presso altrettanti Comuni e, quindi, superava il cumulo di incarichi previsto dall’articolo 10, comma 7, della legge regionale siciliana n. 3/2016 a norma del quale “Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale”.

La sentenza

Il giudice amministrativo non ha condiviso la tesi del ricorrente con cui ha sostenuto di aver presentato le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato da uno dei Comuni (in data 12 febbraio 2025) prima di accettare il nuovo incarico, scendendo così alla soglia legale di quattro.

Ha reputato irrilevante il fatto di aver successivamente firmato due pareri per il Comune da cui si era dimesso, definendo tali atti giuridicamente nulli (“tamquam non esset”) e non retribuiti.

Il Tar Catania ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato per via di due ragioni principali:

Il preavviso obbligatorio per le dimissioni: secondo il Testo Unico Enti Locali (articolo 235), le dimissioni volontarie del revisore dei conti non hanno effetto immediato, ma richiedono un preavviso di almeno 45 giorni. Tale termine serve a tutelare l’ente locale per evitare interruzioni nell’azione amministrativa. Di conseguenza, le dimissioni “con effetto immediato” non hanno estinto il rapporto il giorno stesso.

Lo svolgimento effettivo dell’attività: al di là del dato formale, gli atti hanno dimostrato che il ricorrente ha continuato di fatto a esercitare le funzioni (emettendo pareri ad aprile e maggio 2025). Questo ha confermato la titolarità simultanea di cinque incarichi, violando il limite di legge.

Ciò induce a riflettere al momento della comunicazione degli incarichi in essere, nei quali bisogna conteggiare anche quelli per i quali sono state rassegnate le dimissioni, per le quali non è decorso il termine dei 45 giorni prescritti dall’articolo 235 del Tuel.

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