Si avvicina la prima scadenza del nuovo sistema di gestione delle quote interessate al discarico introdotto dal Dlgs 110/2024. Entro l’8 agosto 2026, infatti, gli enti che hanno affidato carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 possono aderire alle condizioni di servizio per il riaffidamento delle somme che saranno oggetto di discarico mediante adozione e invio di apposita delibera.
La riforma del discarico
Il tema si inserisce nel più ampio riordino della riscossione nazionale operato dal Dlgs 110/2024, attuativo della legge delega fiscale 111/2023.
L’intervento normativo ha abbandonato il tradizionale sistema fondato sulle comunicazioni di inesigibilità e sul conseguente procedimento di controllo da parte degli enti impositori, introducendo un nuovo modello orientato alla rapida eliminazione delle quote prive di concrete prospettive di riscossione.
Per i carichi affidati all’AdER dal 1° gennaio 2025 sono previste due forme di restituzione: il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento e il discarico anticipato quando l’agente della riscossione accerta situazioni che rendono improbabile il recupero del credito quali, la chiusura della liquidazione giudiziale, l’assenza di beni aggredibili o la mancanza di nuovi beni rispetto a precedenti azioni esecutive infruttuose. Lo scopo dichiarato della riforma è evitare la formazione di nuovi magazzini di crediti destinati a non essere riscossi, responsabilizzando gli enti nella gestione dei residui attivi.
La scadenza dell’8 agosto
Una volta restituito il carico, l’articolo 5 del decreto ha previsto tre possibili modalità di gestione: riscossione diretta da parte dell’ente creditore; affidamento a concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997 o a società pubbliche di riscossione; riaffidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un periodo di due anni.
È proprio quest’ultima opzione che richiede l’adesione preventiva alle condizioni di servizio pubblicate dall’Agenzia l’8 agosto 2025 entro dodici mesi. Chi aderisce entro tale termine potrà beneficiare del meccanismo di riaffidamento disciplinato dall’articolo 5 quando inizieranno a maturare i primi discarichi sui carichi affidati dal 1° gennaio 2025. In caso di adesione successiva al termine indicato, il riaffidamento opera soltanto per i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’adesione, restando quindi esclusi quelli precedentemente affidati.
Il riaffidamento all’AdER non equivale a una riattivazione generalizzata delle attività di recupero. Nel caso dei carichi discaricati automaticamente, l’attività dell’Agente è circoscritta a situazioni nelle quali emergano nuovi elementi utili alla riscossione, in particolare: segnalazioni ex articolo 28-ter del Dpr 602/1973 (compensazioni con rimborsi fiscali); segnalazioni ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 5.000 euro); affidamento di nuovi carichi riferiti allo stesso debitore. Ancora più rigorose risultano le condizioni previste per i carichi oggetto di discarico anticipato. In tali casi l’ente deve comunicare all’Agenzia nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali, indicando concretamente i beni da aggredire. In assenza delle informazioni utili, l’attività di recupero non può essere avviata.
Valutazioni da compiere
L’adesione alle condizioni comporta specifici obblighi organizzativi. L’ente dovrà collaborare con l’Agenzia fornendo la documentazione necessaria, comunicare in modo puntuale gli elementi patrimoniali rilevati, trasmettere le informazioni con adeguato anticipo rispetto alla prescrizione del credito. È quindi evidente che il nuovo sistema attribuisce agli enti un ruolo attivo rispetto al passato. Non basta attendere l’esito della riscossione: occorre monitorare le posizioni restituite e valutare, caso per caso, se esistano concrete prospettive di recupero al fine di riattivare la riscossione coattiva.
La decisione non è un mero adempimento formale. Gli enti dovranno considerare alcuni aspetti, quali, la capacità interna di gestire direttamente i carichi discaricati, la disponibilità di banche dati e strumenti per individuare nuovi patrimoni e redditi, la convenienza organizzativa ed economica del mantenimento del canale AdER.
La scadenza dell’8 agosto 2026 rappresenta un passaggio da valutare con attenzione sulla base di un calendario ben preciso. L’Ente che, a decorrere dal 1.1.2025, ha già affidato dei carichi può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle Condizioni (avvenuta l’8 agosto 2025); per carichi affidati successivamente, l’adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. In caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione. In qualunque momento è possibile recedere, opzione non di poco conto a supporto di una decisione favorevole.
L’adesione va inviata all’indirizzo Pec: riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, allegando la Comunicazione di adesione redatta secondo il modello pubblicato sul sito dell’Agenzia e il provvedimento adottato dall’ente, che deve contenere espresso riferimento alle condizioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. Trattandosi di riaffidamento di carichi oggetto di discarico, l’organo competente è da individuare nel Consiglio comunale, che dovrà adottare apposita delibera in tal senso. Si consiglia di approvare e inviare entro il 7 agosto 2026.
(*) Docente e componente del gruppo tecnico Anutel Ets Tributi
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