Lo scorso 22 ottobre si è svolto, presso l’Autodromo di Imola, un interessante convegno, organizzato da ANCI Emilia-Romagna in collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, UPI Emilia-Romagna, ANCREL Bologna e ODCEC Bologna.
La sessione degli interventi, introdotta e moderata dal Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, Marcovalerio Pozzato, ha approfondito la tematica della nuova responsabilità amministrativo-contabile alla luce della legge n. 1/2026 .
I vari interventi hanno fatto emergere punti di notevole importanza e di grande riflessione che coinvolgono anche il ruolo del revisore contabile.
La legge n. 1/2026 segna un vero spartiacque per il sistema dei controlli nella Pubblica amministrazione.
La riforma, nata con l’obiettivo dichiarato di contrastare la cosiddetta “burocrazia difensiva” e ridefinire i confini della responsabilità contabile, in sostanza, non si limita a ridisegnare le competenze della magistratura erariale, ma impatta direttamente anche sulla governance interna degli enti.
La ridefinizione della responsabilità amministrativo-contabile e l’introduzione di tetti risarcitori per il danno erariale non si devono leggere come un generale allentamento dei controlli. Il nuovo quadro normativo rende ancora più importante, sul piano operativo, una rigorosa prevenzione “a monte”.
In questo scenario, la figura del revisore dei conti vede valorizzata la propria funzione di professionista indipendente della prevenzione e del monitoraggio “a monte”, già insita nei compiti di collaborazione e vigilanza previsti dall’articolo 239 del TUEL.
La riflessione sulla riforma si inserisce in un quadro nel quale la programmazione dei flussi finanziari e la trasparenza sui tempi di pagamento assumono crescente rilievo. Nel rispetto delle regole vigenti sul monitoraggio del debito commerciale e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, l’organo di revisione è chiamato ad esercitare, nell’ambito delle proprie competenze, una vigilanza dinamica e preventiva sui flussi di cassa e sulla programmazione dei pagamenti tale da individuare eventuali problemi e contribuire a prevenire crisi future. In questa ottica il revisore contribuisce a presidiare la sana gestione finanziaria, segnalando tempestivamente le problematiche che generano ritardi (e conseguenti interessi moratori), senza sostituirsi ai responsabili della gestione.
Con la spinta finale sui progetti legati al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), la legge 1/2026 valorizza i meccanismi di controllo preventivo e l’attività consultiva della Corte dei conti, secondo presupposti e procedure specificamente disciplinati. Per gli enti locali, l’accesso al controllo preventivo sui contratti PNRR e PNC sopra soglia è facoltativo e richiede una disposizione statutaria adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte. I pareri su fattispecie concrete riguardano questioni di contabilità pubblica connesse a interventi PNRR e PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, nei limiti dell’articolo 2 della legge. In questo contesto, il revisore dell’ente costituisce un presidio indipendente della legalità finanziaria. A lui spetta, nei casi previsti dall’ordinamento, esprimere i propri pareri e verificare la coerenza economico-finanziaria degli atti sottoposti al suo esame. La riforma non introduce una generale validazione degli atti da parte del revisore quale condizione per l’accesso ai controlli o ai pareri della Corte; anche gli effetti del decorso dei termini operano nei soli casi e alle condizioni stabiliti dalla legge. Ciò implica che il revisore dovrà possedere competenze multidisciplinari e dovrà instaurare un rapporto costante di interlocuzione con i responsabili dei servizi finanziari e dei progetti (RUP), nel rispetto della distinzione tra controllo e gestione.
Uno degli aspetti più dibattuti della riforma riguarda la riscrittura della responsabilità per danno erariale. Se da un lato la legge circoscrive e tipizza in modo più netto la colpa grave – prevedendo, salvo dolo o illecito arricchimento, un limite del 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, del doppio della retribuzione o del corrispettivo o dell’indennità percepiti nei termini indicati dalla legge – dall’altro resta essenziale l’attenzione alla qualità della condotta del revisore. L’introduzione dell’obbligo di specifiche polizze assicurative per chi assume incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione contabile, secondo il perimetro previsto dalla norma, non deve tradursi in un calo di tensione. La ridefinizione della responsabilità rende centrale la qualità dei pareri e delle attestazioni rilasciati dall’organo di controllo. In particolare, la presunzione di buona fede degli organi politici, alle condizioni previste dalla legge, attribuisce rilievo anche all’eventuale presenza di pareri formali di contrario avviso. Una vigilanza omissiva o superficiale sulla programmazione e sul mantenimento degli equilibri di bilancio può esporre il professionista a contestazioni quando ricorrano gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile, compresi la colpa grave e il nesso causale tra la condotta e il danno.
Se un ente subisce un danno erariale a causa di un bilancio non veritiero o di debiti fuori bilancio non segnalati, l’accertamento della responsabilità del revisore richiede la verifica dei suoi specifici obblighi, della condotta concretamente tenuta, dell’elemento soggettivo e del contributo causale al danno. Il revisore deve, pertanto, documentare, carte alla mano, la vigilanza esercitata e le segnalazioni effettuate. Restano fermi il referto all’organo consiliare sulle gravi irregolarità di gestione e la contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera e), del TUEL.
Per tale motivo, considerando la delicatezza dei compiti attribuiti dall’ordinamento al revisore, appare opportuno rendere più strutturate le modalità di svolgimento dell’incarico. È utile, a questo punto, che l’accettazione dell’incarico sia accompagnata da un disciplinare scritto e dettagliato, che definisca con precisione tempi, modalità di accesso agli atti, flussi informativi da parte degli uffici e modalità di interlocuzione con il revisore, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità stabilite dalla legge. In tale modo, con una disciplina organizzativa chiara e rigorosa il professionista sarà maggiormente tutelato nello svolgimento di una funzione che richiede indipendenza, competenza e condizioni operative adeguate. Il disciplinare non può derogare ai doveri di legge, ma può favorirne il corretto adempimento.
Il rafforzamento dell’attività consultiva richiede, tuttavia, un’attenta riflessione sul sistema dei pareri richiesti alla Corte. Il loro valore di orientamento non dovrebbe essere oscurato dalla ricerca di una protezione dalle responsabilità, né il ricorso alla magistratura contabile dovrebbe sostituire le valutazioni proprie dell’amministrazione e degli organi di controllo. L’auspicio dell’ANCREL è che la riforma mantenga centrale il controllo sui conti: la verifica degli equilibri di bilancio, della sostenibilità finanziaria e della sana gestione delle risorse pubbliche. La funzione consultiva dovrebbe accompagnare questo presidio, senza assorbirlo o indebolirlo.
In conclusione, la riforma del 2026 offre ai revisori degli enti locali una grande opportunità: valorizzare ulteriormente il proprio ruolo di presidio indipendente della legalità finanziaria. In questa prospettiva, l’ANCREL può contribuire a sensibilizzare gli enti locali sull’importanza di condizioni organizzative adeguate per lo svolgimento dell’incarico. La qualità dei flussi informativi, l’accesso tempestivo agli atti e la solidità del giudizio del revisore concorrono al buon andamento della pubblica amministrazione. La riforma può cambiare il sistema delle responsabilità, ma non deve allontanare la Corte dai conti.
(*) Componente Giunta Nazionale ANCREL


