La pluralità degli incarichi non può essere invocata automaticamente dal segretario comunale come giustificazione per il mancato esercizio dei compiti di sovrintendenza e coordinamento. Se il cumulo delle sedi rende concretamente impossibile svolgere con diligenza le funzioni assunte, quella stessa situazione può diventare un elemento rilevante ai fini della responsabilità.

È uno dei passaggi più significativi della sentenza n. 57/2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria...

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