Con la sentenza n. 103 del 2026 la Corte costituzionale è tornata a occuparsi di società in house, confermandone la natura privatistica anche quando l’ente locale controllante beneficia di regimi normativi di favore che alla partecipata non si estendono automaticamente. La pronuncia, che dichiara non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in tema di rimodulazione degli incentivi fotovoltaici, ha una portata che va ben oltre il caso specifico: essa consolida un principio generale destinato a incidere su come gli enti locali gestiscono, contabilizzano e vigilano sulle proprie partecipate. Ed è proprio in questo passaggio, dalla teoria giuridica alla pratica gestionale, che si colloca il ruolo dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Il principio affermato dalla Consulta

La vicenda trae origine dalla scelta del legislatore di escludere dalla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per l’energia fotovoltaica gli impianti di titolarità di enti locali e scuole, lasciando invece esposte alla rimodulazione le società in house da questi costituite. Il Consiglio di Stato aveva dubitato della ragionevolezza di tale scelta, richiamando la contiguità funzionale tra ente e partecipata e il cosiddetto controllo analogo.

La Corte ha respinto questa impostazione, ribadendo che le società in house restano soggetti di diritto privato, dotati di autonoma soggettività giuridica, patrimonio distinto e organi propri. Il perseguimento di un interesse pubblico, per quanto reale e significativo, non trasforma la partecipata in un’articolazione dell’ente: l’assimilazione tra i due soggetti opera solo negli ambiti in cui il legislatore lo preveda espressamente, come accade ad esempio per la giurisdizione contabile in materia di danno erariale. In assenza di una deroga puntuale, vale la regola generale dettata dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 175 del 2016: si applicano le norme del codice civile e le disposizioni generali di diritto privato.

Un ulteriore profilo valorizzato dai giudici costituzionali riguarda la diversa esposizione al rischio: mentre l’ente locale sconta la rigidità tipica dei bilanci pubblici, la società in house, per la propria struttura societaria e per la possibilità di operare sul mercato entro margini percentuali definiti, è fisiologicamente chiamata a gestire il rischio d’impresa, compresa l’eventuale contrazione dei ricavi. Da qui la non irragionevolezza di un trattamento differenziato anche sul fronte degli incentivi energetici, tanto più in un settore in cui rilevano vincoli di concorrenza e disciplina degli aiuti di Stato.

Perché la sentenza riguarda da vicino il revisore

L’organo di revisione economico-finanziaria non si occupa soltanto di verificare la regolarità contabile dei documenti di bilancio: la sua funzione, per espressa previsione del Testo unico degli enti locali, si estende alla vigilanza sulla gestione delle partecipazioni societarie, sugli equilibri finanziari complessivi e sui rischi che le società partecipate possono riversare, direttamente o indirettamente, sulle finanze dell’ente. La sentenza n. 103/2026 offre al revisore alcuni punti di riferimento operativi precisi.

Verifica dei piani economico-finanziari delle partecipate

Se una società in house dell’ente è titolare di impianti fotovoltaici o di altre iniziative beneficiarie di incentivi pubblici, il revisore deve accertare che gli effetti della rimodulazione tariffaria, ora definitivamente confermata anche per le partecipate, siano stati recepiti nei piani industriali e nei bilanci previsionali della società. Un piano che ignori questo elemento rischia di sovrastimare i ricavi attesi e, di conseguenza, di occultare tensioni di liquidità che potrebbero successivamente richiedere interventi di sostegno da parte dell’ente socio.

Congruità del fondo perdite società partecipate

L’articolo 21 del Dlgs 175/2016 impone agli enti locali di accantonare, in apposito fondo vincolato, risorse proporzionali alla quota di partecipazione, in presenza di risultati negativi di esercizio conseguiti dalle società partecipate e non immediatamente ripianati. Tuttavia, qualora la riduzione degli incentivi possa incidere sensibilmente sull’equilibrio economico-finanziario della società in house, l’organo di revisione dell’ente locale è chiamato a monitorarne gli effetti, anche attraverso l’esame delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali, verificando l’eventuale esposizione dell’ente a rischi e la necessità di adottare tempestivamente adeguate misure correttive.

Riflessi sul bilancio consolidato

Gli effetti economici della rimodulazione, se rilevanti, si riverberano anche sul bilancio consolidato di gruppo. Il revisore deve pertanto verificare la coerenza tra i dati comunicati dalla partecipata e quelli riportati nel consolidato, prestando attenzione a eventuali rettifiche di valore o svalutazioni di partecipazioni che dovessero rendersi necessarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

La sentenza ribadisce il principio di neutralità delle forme giuridiche: ricorrere al modello in house non deve produrre, di per sé, vantaggi o svantaggi indebiti rispetto alla gestione diretta. Questo richiamo si salda con l’obbligo, previsto dall’articolo 20 del Testo unico sulle società partecipate, di sottoporre annualmente le partecipazioni a un vaglio di convenienza economica. Il revisore, nell’esprimersi sulla relazione di razionalizzazione periodica, può utilizzare proprio i principi enunciati dalla Corte per valutare se il regime differenziato in tema di incentivi renda la gestione in house meno vantaggiosa rispetto ad alternative organizzative, quali internalizzazione, affidamento a terzi o dismissione della partecipata.

Attenzione al rischio aiuti di Stato

La Corte richiama la soggezione delle società in house alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, elemento che gli enti pubblici in senso stretto non condividono. Questo profilo assume rilievo ogni volta che l’ente valuti forme di sostegno finanziario alla propria partecipata, quali contributi in conto esercizio, ripiani di perdite o garanzie: il revisore deve vigilare affinché tali misure non integrino un vantaggio selettivo non giustificato da una specifica base normativa, con conseguente esposizione dell’ente a contestazioni in sede europea.

Un principio di carattere generale, non solo energetico

Sebbene la vicenda decisa riguardi il settore degli incentivi fotovoltaici, il principio di fondo affermato dalla Consulta ha una portata trasversale, applicabile a qualunque ambito in cui si ponga la questione se un regime pubblicistico riservato all’ente si estenda automaticamente alla società in house. La risposta della Corte è netta: senza una norma che lo preveda espressamente, l’assimilazione funzionale tra ente e partecipata, per quanto intensa possa essere in termini di controllo analogo e di finalità perseguite, non è sufficiente.

Questo criterio interpretativo generale rappresenta per il revisore un utile strumento di lettura ogni volta che si trovi a valutare se esenzioni, agevolazioni, procedure semplificate o regimi derogatori pensati per l’ente pubblico possano essere applicati, per estensione, alla società da esso partecipata. La sentenza invita a un approccio rigoroso: verificare sempre l’esistenza di una base normativa specifica, senza affidarsi ad automatismi basati sulla sola contiguità istituzionale.

La pronuncia n. 103/2026 consolida un quadro nel quale la distinzione tra ente locale e società in house, pur attenuata sul piano funzionale dal controllo analogo, resta netta sul piano della soggettività giuridica e del regime applicabile. Per l’organo di revisione, ciò si traduce in un preciso mandato di vigilanza: monitorare l’impatto economico-finanziario delle normative settoriali sulle partecipate, verificare la tenuta dei piani industriali e degli accantonamenti, valutare la persistente convenienza del modello in house e presidiare il rischio di eventuali profili di aiuto di Stato nei rapporti finanziari tra ente e società controllata. Un presidio che, alla luce di questa sentenza, trova ora un fondamento giurisprudenziale ancora più solido.

(*) ANCREL Lazio

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