La recente adozione da parte della Commissione europea della proposta di proroga della deroga che consente all’Italia di applicare lo split payment oltre il 30 giugno 2026 sembra destinata a garantire la continuità del regime anche per i prossimi anni. Resta da definire la durata della nuova autorizzazione, ma il mantenimento del meccanismo appare ormai sostanzialmente acquisito.

A oltre undici anni dalla sua introduzione, tuttavia, la discussione sullo split payment merita probabilmente di essere affrontata da una prospettiva diversa rispetto a quella che ha accompagnato la nascita dell’istituto.

Quando il regime venne introdotto nel 2015, la finalità dichiarata era il contrasto all’evasione Iva nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il meccanismo era semplice: impedire che l’imposta addebitata dai fornitori agli enti pubblici venisse incassata, senza essere successivamente riversata all’Erario, generando al contempo posizioni creditorie in capo ai clienti. In definitiva, si tratta di un duplice danno per l’Erario statale.

L’obiettivo è stato certamente raggiunto.

Lo split payment garantisce, infatti, un’acquisizione immediata e sicura del gettito, eliminando il rischio di omesso versamento dell’imposta da parte del fornitore. Sotto questo profilo la misura continua a rappresentare uno strumento efficace.

La domanda che oggi occorre porsi, però, è diversa.

L’efficacia del sistema è ancora sufficiente a giustificarne i costi?

Nel corso degli anni il contesto fiscale è profondamente mutato. L’introduzione della fatturazione elettronica, l’interconnessione delle banche dati e il rafforzamento dei controlli automatizzati hanno incrementato in modo significativo la capacità dell’Amministrazione finanziaria di monitorare le operazioni imponibili.

Paradossalmente, proprio mentre gli strumenti di controllo diventavano sempre più sofisticati, lo split payment è stato progressivamente trasformato da misura eccezionale a componente strutturale del sistema Iva italiano.

Per comprendere le ragioni di questa evoluzione è probabilmente necessario osservare gli effetti economici della disciplina.

Il primo effetto riguarda i fornitori dei soggetti sottoposti allo split payment.

La misura trasferisce, infatti, sull’operatore economico il costo finanziario derivante dal mancato incasso dell’Iva esposta in fattura. L’impresa continua a sostenere integralmente l’imposta assolta sui propri acquisti, ma non incassa quella relativa alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti alla scissione dei pagamenti.

Ne deriva la formazione di posizioni creditorie spesso strutturali, che richiedono compensazioni o richieste di rimborso, da gestire, oltretutto, attraverso misure di carattere prioritario.

È probabilmente anche alla luce di questa criticità che deve essere letta l’esclusione delle società quotate dall’ambito applicativo del regime avvenuta nel 2025.

Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB, erano state inizialmente ricomprese tra i soggetti cui viene applicato lo split ritenendo che tali soggetti presentassero elevati livelli di affidabilità fiscale tali da renderli “soggetti virtuosi” al pari della PA, grazie a

  • elevata trasparenza;
  • obblighi informativi molto rigorosi;
  • controlli societari e contabili rafforzati;
  • limitato rischio di fenomeni evasivi.

Le società quotate non sono state escluse, successivamente, dal perimetro dei soggetti split perché considerate fiscalmente rischiose. Al contrario, esse rappresentavano – e lo sono tuttora – soggetti particolarmente affidabili, ragion per cui era stato attribuito loro il ruolo di versatori dell’imposta per conto dei propri fornitori.

La loro uscita sembra, quindi, esprimere una diversa valutazione: non una riduzione degli standard ed una conseguente minor fiducia nei confronti delle società quotate, bensì la volontà di ridurre gli effetti finanziari che il meccanismo produceva a carico delle imprese fornitrici di tali soggetti.

Si tratta di un segnale non trascurabile, poiché implica il riconoscimento del fatto che il sistema genera costi economici che devono essere bilanciati rispetto ai benefici ottenuti sul piano del gettito.

Il messaggio, letto in controluce, era piuttosto chiaro: una misura eccezionale può essere tollerata soltanto nella misura in cui sia proporzionata rispetto al rischio che intende contrastare.

Inoltre, in questa prospettiva, la loro esclusione può essere letta come un segnale della crescente attenzione delle istituzioni europee al principio di proporzionalità delle deroghe Iva e come una possibile anticipazione di future riflessioni sul progressivo ridimensionamento dell’ambito applicativo della misura.

Esiste, tuttavia, un secondo effetto dello split payment, meno discusso ma altrettanto significativo, che riguarda direttamente le pubbliche amministrazioni che esercitano anche attività commerciali.

Prima dell’introduzione della scissione dei pagamenti, molti enti locali accumulavano crediti Iva strutturali, derivanti dalla natura stessa dei servizi erogati.

Come noto, le attività commerciali svolte dagli enti pubblici non sono, infatti, normalmente orientate alla massimizzazione del profitto. Tariffe sociali, agevolazioni e finalità pubblicistiche determinano frequentemente un livello di ricavi inferiore rispetto ai costi sostenuti per l’erogazione dei servizi.

In tale contesto l’Iva assolta sugli acquisti tende spesso a superare quella applicata sulle operazioni attive, generando eccedenze detraibili che si accumulano nel tempo.

L’introduzione dello split payment ha modificato profondamente questo equilibrio.

La gestione separata dell’attività istituzionale e dell’attività commerciale ha comportato per molti enti un significativo incremento della complessità amministrativa. Al tempo stesso, il particolare meccanismo di compensazione dell’Iva commerciale detraibile relativa alle fatture passive, da un lato, ed il pagamento diretto all’Erario del debito derivante dalle operazioni commerciali poste in essere, dall’altro, ha progressivamente eroso quei crediti fiscali che in passato rappresentavano una componente fisiologica della gestione delle attività commerciali.

Anche sotto questo profilo il beneficio finanziario si è spostato verso l’Erario.

Per questa ragione lo split payment appare oggi come una misura dai molteplici effetti. Certamente contribuisce a garantire la sicurezza del gettito e a prevenire fenomeni evasivi. Ma al tempo stesso determina un trasferimento di liquidità dai fornitori e, indirettamente, dagli stessi enti pubblici verso lo Stato.

La nuova proroga europea offre, dunque, l’occasione per riaprire una riflessione che non può limitarsi al solo contrasto all’evasione.

Dopo oltre undici anni di applicazione, la vera questione non sembra più essere se lo split payment funzioni. Da questo punto di vista la risposta appare positiva.

Occorre invece chiedersi se, nell’attuale contesto caratterizzato da fatturazione elettronica e controlli digitali avanzati, i benefici prodotti dalla misura continuino a giustificare gli oneri amministrativi e finanziari che essa genera per imprese ed enti pubblici.

È, probabilmente, su questo terreno che si giocherà il futuro dibattito sullo split payment: non più soltanto tra esigenze di controllo e rischio di evasione, ma tra neutralità dell’imposta, sostenibilità finanziaria degli operatori e necessità di preservare gli equilibri della finanza pubblica.

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