La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Taglia idonei, la deroga finisce davanti alla ConsultaLa disciplina sul cosiddetto “taglia idonei” torna al centro del contenzioso concorsuale. Il punto critico non riguarda soltanto la scelta del legislatore di limitare il numero degli idonei nelle graduatorie, ma anche il modo in cui la deroga è stata costruita per gli anni 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. Il rischio segnalato è quello di trattare in modo diverso candidati della stessa procedura, quando graduatorie riferite a profili distinti vengono approvate in anni diversi. La data di approvazione, fatto non prevedibile al momento della domanda, finisce così per determinare regimi giuridici differenti, con effetti favorevoli per alcuni concorrenti e penalizzanti per altri. Da qui il dubbio di contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, per irragionevolezza e disparità di trattamento. È quanto rilevato dal Tar Lazio-Roma, sezione I-bis, con l’ordinanza cautelare 25 maggio 2026, n. 3029, che ha annunciato la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
Previdenza complementare, online il portale del ministeroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo online il nuovo portale dedicato alla previdenza complementare, raggiungibile al seguente link. L’iniziativa, segnalata anche dal Fondo Perseo-Sirio a questo link, punta a rendere più comprensibile un ambito spesso percepito come tecnico e lontano dalle scelte quotidiane dei lavoratori. Nel portale sono disponibili contenuti informativi, video, glossario, normativa di riferimento e strumenti di simulazione per orientarsi tra pensione obbligatoria e forme integrative. Le sezioni sono rivolte sia ai singoli lavoratori sia ai datori di lavoro e agli operatori, con un taglio pratico utile anche per le amministrazioni pubbliche chiamate a svolgere attività informativa verso il personale.
Dirigente avvocato, per il dipendente pubblico basta il servizioIl Tar Campania-Napoli, sezione IX, con la sentenza 1° giugno 2026, n. 3436, ha ritenuto legittimo il bando di un’azienda sanitaria che, per l’accesso al profilo di dirigente-avvocato, ammetteva sia i candidati iscritti all’albo professionale sia i dipendenti pubblici non iscritti, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio nella professionalità corrispondente. La decisione valorizza la disciplina speciale sul reclutamento della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario, nella quale l’iscrizione all’albo non opera come requisito esclusivo per chi proviene dalla pubblica amministrazione. In questo caso, l’esperienza maturata alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, se effettiva e coerente con le mansioni da svolgere, può integrare il presupposto professionale richiesto dal bando. Ne deriva una lettura non formalistica dei requisiti di accesso, purché resti garantita la corrispondenza sostanziale tra attività svolta e profilo da coprire.
Trattenimento in servizio, il 10% si calcola sulla capacità astrattaIl limite del 10% per i trattenimenti in servizio deve essere calcolato sulle facoltà assunzionali ordinarie astrattamente disponibili e non sulla quota che l’ente decide di utilizzare. La regola vale anche per i Comuni di minori dimensioni, non essendo prevista una disciplina differenziata per gli enti con capacità finanziarie più ridotte. Il parametro introdotto dall’articolo 1, comma 165, della legge 207/2024 ha infatti natura finanziaria e serve a individuare il contingente massimo di personale trattenibile. La base di riferimento va letta alla luce dell’articolo 33 del Dl 34/2019 e del Dpcm 17 marzo 2020 sulle capacità assunzionali dei Comuni. La soluzione si allinea alle indicazioni già fornite dalla Funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, pur lasciando aperte le difficoltà applicative per gli enti piccoli. È quanto affermato dalla Corte dei conti, sezione regionale Lazio, con la deliberazione 4 giugno 2026, n. 55/2026/PAR.


