La tassa sui rifiuti vive ancora un periodo di incertezze che complicano la sua applicazione, con l’effetto di far proliferare il contenzioso.

Nell’attesa dell’entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo delle tariffe, disciplinato dalla deliberazione Arera n. 396/2025 (TICSER), che vedrà la luce però solo dal 2028, ci sono almeno tre questioni principali rimaste da tempo irrisolte.

La prima riguarda l’applicazione della quota fissa della tari alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, sostenuta con forza da numerose pronunce della Corte di Cassazione (n. 1805/2026, 28663/2023, 28017/2023, 31677/2023, 23228/2024, ecc.). Tali pronunce, sostanzialmente basate sulla funzione della quota fissa di remunerare i costi fissi del servizio rifiuti che, in quanto servizio di interesse collettivo deve essere sostenuto da tutti, trovano conforto nel nuovo metodo tariffario (TICSER), nel quale l’Arera ha evidenziato come le componenti fisse devono essere pagate da tutte le utenze, ma apparentemente non nella normativa. Infatti, il comma 649 della legge 147/2013 ha stabilito che non si tiene conto nella determinazione della superficie tassabile di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Facendo ritenere che l’esclusione della superficie comporti la non debenza di entrambe le quote fissa e variabile.

Non è di tale avviso però la Cassazione; secondo la Corte è necessario applicare a tutte le superfici, comprese quelle in cui si producono rifiuti speciali, la quota fissa del prelievo, modificando in alcuni casi anche sensibilmente il tributo dovuto dalle singole utenze. Circostanza che peraltro impatta anche nel calcolo delle tariffe con il metodo normalizzato, in quanto l’aumento della superficie tassabile con la parte fissa riduce l’incidenza per unità di superficie della stessa per le utenze non domestiche, salvo non effettuare una diversa ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. È stato più volte invocato un intervento normativo, che ha visto numerose proposte presentate (dall’esclusione totale delle superfici che producono rifiuti speciali dalla quota fissa, fino all’applicazione di una quota ridotta al 40%), proposte che però non hanno mai visto la luce. Ciò mette in difficoltà gli enti che dovrebbero procedere al ricalcolo della parte fissa dovuta da molte aziende, anche con recupero retroattivo, generando, dato l’importo spesso rilevante, un quasi sicuro contenzioso.

Altra questione riguarda la riduzione per i rifiuti urbani gestiti in modo autonomo da parte delle utenze domestiche. Sin dall’uscita del Dlgs 22/1997 è stato chiarito che il mercato del recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche non è soggetto a privativa comunale (e per la verità anche quello dei rifiuti domestici, come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1976/2026). La norma del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 ha imposto ai Comuni di stabilire nel regolamento comunale una specifica riduzione in favore delle utenze non domestiche che provvedono al riciclo dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, riduzione a valere sulla quota variabile del tributo e proporzionale alla quantità di rifiuti urbani riciclati in modo autonomo. Pertanto, secondo i meccanismi stabiliti dai regolamenti comunali, laddove l’utenza sia in grado di documentare l’avvenuto riciclo di rifiuti urbani in modo autonomo, beneficerebbe di un abbattimento proporzionale della quota variabile. In questo contesto si è però inserita la norma dell’articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, la quale ha consentito alle utenze non domestiche di uscire del servizio pubblico anche per i rifiuti urbani prodotti, a condizione di poterli recuperare tutti, mediante operatori abilitati. Uscita soggetta ad un vincolo biennale e che permette di beneficiare della cancellazione totale della quota variabile del tributo. Si era quindi creato un delicato equilibrio tra norma del comma 649, che permette anche alle imprese che non escono dal servizio pubblico di riciclare in modo autonomo parte dei rifiuti urbani prodotti (o anche tutti), beneficiando di un abbattimento proporzionale della quota variabile del prelievo, e la norma dell’articolo 238 che invece prevede l’uscita totale dal servizio pubblico, al quale non devono essere più conferiti rifiuti urbani. Tale equilibrio è stato compromesso dalla modifica apportata all’articolo 238 dalla legge 193/2024, che ha consentito anche una uscita parziale dal servizio pubblico, correlandovi però sempre l’abbattimento totale della quota variabile del prelievo. Norma che a questo punto va a sovrapporsi con quella del comma 649, al di là del diverso riferimento al recupero nel caso dell’articolo 238 e al riciclo nel caso del comma 649, pur prevedendo, a differenza di questo, un vincolo biennale di uscita e soprattutto l’abbattimento totale e non proporzionale della quota variabile. Questa lettura dell’articolo 238 non appare però corretta, come si evince anche dalla delibera Arera n. 396/2025, la quale, all’articolo 3.2, ha confermato che nel caso di recupero/riciclo parziale l’abbattimento della quota variabile è sempre parziale, anche nel caso dell’articolo 238 citato. Anche in questa ipotesi sarebbe necessario un intervento normativo che elimini tale duplicazione di norme, quantomeno coordinandole.

Altra questione che sta generando contenzioso riguarda l’obbligo dichiarativo nel caso della produzione di rifiuti speciali. Già dai tempi della Tarsu la Cassazione aveva evidenziato l’obbligo dichiarativo in capo a chi intendeva avvalersi dell’esclusione dal tributo delle superfici in cui si producono rifiuti speciali. Oggi la Cassazione fa un passo ulteriore, rafforzando la linea che subordina la spettanza delle agevolazioni all’adempimento dichiarativo, con conseguente decadenza del contribuente dal beneficio nel caso di mancato tempestivo adempimento, con esclusione di qualsiasi prova tardiva (Cassazione, ordinanza 21689/2025, Cassazione, ordinanza 8595/2025). Posizione che, data il diffuso inadempimento in merito, sta alimentando un corposo contenzioso che potrebbe evitarsi codificando il principio della Cassazione a livello normativo, anche per eliminare qualsiasi dubbio ed incertezza per il contribuente.

(*) Vice Presidente Anutel Ets

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