È irrilevante che il contribuente, nel caso in esame una nota catena di supermercati alimentari, provveda per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti, in presenza del servizio di raccolta svolto dall’ente locale: il servizio è comunque svolto e il tributo sui rifiuti è dovuto. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19116, dell’11 giugno 2026.

Il contenzioso in materia di Tarsu/Tari

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Napoli ha notificato alla...

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