La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Unioni in liquidazione e personale

La Corte dei conti, sezione Piemonte, con la deliberazione n. 109/2026/SRCPIE/PAR del 4 settembre 2026, ha chiarito che, durante la liquidazione di un’Unione di Comuni, il trasferimento delle funzioni in materia di personale e programmazione dei fabbisogni deve essere disciplinato dallo statuto o dagli atti che aprono la procedura. L’Unione, infatti, conserva la propria soggettività fino alla conclusione della liquidazione e continua a garantire le attività necessarie alla continuità dei servizi. I Comuni non possono quindi riprendere autonomamente la programmazione assunzionale senza coordinare tempi e modalità del rientro delle funzioni e del personale. Il riassorbimento dei dipendenti dovrebbe essere neutrale rispetto ai limiti di spesa, secondo il criterio del “ribaltamento”, ma deve comunque essere considerato nella nuova analisi dei fabbisogni.

Incarichi dirigenziali a termine senza una durata minima

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione non sono soggetti a una durata minima triennale. La disciplina dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 e dell’articolo 110 del Tuel fissa infatti soltanto la durata massima, pari a cinque anni. Una durata minima legale sarebbe inoltre poco coerente con la natura stessa di questi rapporti, destinati a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione. Anche l’articolo 110 del Tuel, consentendo agli statuti di prevedere la copertura a termine di posti dirigenziali o di alta specializzazione, presuppone questa caratteristica di temporaneità. È quanto ha ribadito la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24103, del 27 luglio 2026.

Incentivi tecnici anche senza il contributo pubblico

La Corte dei conti, sezione Lombardia, con la deliberazione n. 289/2026/PAR del 31 agosto 2026, ha ammesso gli incentivi per funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto, nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, per la riqualificazione e gestione di un impianto sportivo comunale ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 38/2021. Gli incentivi possono essere riconosciuti per le sole attività dell’allegato I.10 effettivamente svolte e attestate, assumendo come base di calcolo, nel limite del 2%, il valore della concessione determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice. Non osta l’assenza di canone, corrispettivo o contributo pubblico. Lo stanziamento può essere autonomamente previsto nel bilancio dell’ente, purché preventivo, collegato alla procedura e compatibile con gli equilibri. Resta possibile prevedere in regolamento una diversa forma di remunerazione delle funzioni tecniche.

Procedimento disciplinare e partecipazione ad associazioni

Il dipendente pubblico deve comunicare all’amministrazione l’appartenenza o l’adesione ad associazioni o organizzazioni i cui interessi possano interferire con l’attività dell’ufficio. L’illecito disciplinare si perfeziona già con l’omissione della comunicazione e non richiede la prova di episodi concreti di conflitto di interessi. L’obbligo, previsto dall’articolo 5 del Dpr 62/2013, serve infatti a consentire all’ente di verificare eventuali interferenze con i doveri di imparzialità, lealtà, trasparenza e cura esclusiva dell’interesse pubblico. Non vi è contrasto neppure con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, perché non si indagano opinioni politiche, religiose o sindacali. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24875, del 31 agosto 2026, relativa a un caso di appartenenza a un’organizzazione massonica.

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