La gestione dei veicoli giunti a fine vita si arricchisce di un nuovo tassello normativo per le amministrazioni locali. L’articolo 3 della legge 4/2026 introduce l’“Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione”, inserendo formalmente tale adempimento nell’elenco dei servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell’interno 31 dicembre 1983 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984). La disposizione configura un impatto diretto sia sulle procedure operative e di controllo della Polizia locale, sia sulla pianificazione finanziaria e tariffaria dei Comuni, chiamati a regolamentare i relativi costi di gestione.
Il nuovo servizio si inserisce stabilmente nel procedimento volto ad ottenere la cancellazione dei veicoli dal pubblico registro automobilistico (PRA). La norma prevede infatti che nei casi tassativamente regolati dall’articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, e dall’articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dalla medesima legge, l’attestazione debba essere rilasciata dal competente ufficio della Polizia locale ovvero dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada.
Il documento assume una rilevanza strategica fondamentale anche sul fronte delle riscossioni e della tutela delle entrate per recupero evasione. L’attestazione di inutilizzabilità del veicolo, rilasciata ai sensi del presente articolo, deve infatti essere obbligatoriamente allegata alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile nel caso specifico di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998 n. 503.
A tracciare le prime linee interpretative e operative di questa novità è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 9948 del 1° aprile 2026, con le prime indicazioni interpretative e operative sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal Pra dei veicoli fuori uso, sulla gestione dei veicoli rinvenuti e sull’attestazione di inutilizzabilità. Il dicastero ha chiarito che un veicolo può essere qualificato come “fuori uso” anche prima della consegna ad un centro di raccolta autorizzato, qualora il proprietario se ne disfi, abbia deciso di disfarsene o abbia l’obbligo di farlo.
L’assimilazione del mezzo alla categoria dei rifiuti scatta anche in caso di evidente stato di abbandono in aree private. Per orientare l’attività di controllo e accertamento degli uffici e degli organi di vigilanza, il Mit individua precisi indici oggettivi di degrado da cui è desumibile lo stato di abbandono, tra i quali figurano:
● degrado strutturale: compromissione della carrozzeria e degli elementi portanti;
● assenza di parti essenziali: mancanza di componenti indispensabili per la circolazione e il funzionamento meccanico del veicolo;
● esposizione prolungata agli agenti atmosferici: segni evidenti di deterioramento e sedimentazione o stratificazione della vegetazione circostante;
● mancata movimentazione: stazionamento prolungato e ininterrotto del mezzo nel medesimo punto;
● contesto logistico degradato: inserimento del veicolo in un contesto di abbandono o di accumulo di rottami, pneumatici esausti e altri residui.
La circolare ministeriale richiamando la Corte di cassazione conferma pertanto che anche i veicoli giacenti in area privata possono a tutti gli effetti essere ritenuti rifiuti qualora si trovino in evidente stato di abbandono o degrado. Il criterio dirimente per l’organo accertatore resta, dunque, la combinazione tra la volontà del detentore di non utilizzare più il mezzo e il definitivo venir meno della sua funzione originaria di trasporto.
Al paragrafo 5 della citata Circolare Mit, rubricato “Attestazione di inutilizzabilità – Nuovo servizio comunale”, si afferma nuovamente che l’attestazione di inutilizzabilità assume la veste di servizio a domanda individuale. I Comuni sono conseguentemente chiamati ad adeguare i propri regolamenti interni provvedendo tempestivamente a quattro specifici obblighi e adempimenti operativi:
1. individuare formalmente l’ufficio competente al rilascio del provvedimento;
2. predisporre un modello standardizzato di attestazione di inutilizzabilità;
3. aggiornare le pagine informative istituzionali e la relativa modulistica online messa a disposizione dell’utenza;
4. adottare un tariffario conforme ai criteri di equilibrio economico-finanziario della gestione.
Sotto il profilo strettamente finanziario, la determinazione della tariffa deve essere effettuata dai comuni ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131.
Tale quantificazione deve muoversi nel solco del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 (Decreto di riordino dei servizi pubblici locali). Il comma 2 del citato articolo 26 impone ai comuni l’osservanza dei seguenti rigidi criteri economici:
a) Correlazione tra costi efficienti e ricavi - finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) Equilibrato rapporto - mantenimento di una corretta proporzione tra i finanziamenti raccolti e il capitale investito nella gestione del servizio;
c) Valutazione dei costi efficienti - analisi dell’entità dei costi di gestione delle opere e delle strutture operative, tenendo conto anche degli investimenti necessari e della qualità del servizio erogato;
d) Adeguatezza della remunerazione - remunerazione del capitale investito coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
La determinazione della tariffa dovrà essere effettuata assicurando la copertura integrale dei costi sostenuti dall’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale.
Al fine di garantire il pieno rispetto di tali vincoli di bilancio ed evitare l’insorgere di profili di danno erariale per mancata copertura delle spese vive, la tariffa stabilita dovrà comprendere analiticamente:
● i costi del personale impiegato nell’attività istruttoria ed esecutiva;
● le spese connesse all’eventuale sopralluogo tecnico di verifica sul campo;
● i costi vivi legati all’istruttoria amministrativa generale;
● i costi generali di funzionamento della struttura comunale dedicata.
Alla luce dell’articolato quadro normativo e interpretativo sopra delineato, risulta necessario per le amministrazioni procedere alla definizione della specifica tariffa relativa al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione quando richiesta da soggetti privati.
Siccome ci si trova in presenza di un nuovo servizio istituito ex novo dal legislatore in corso d’anno, i Comuni possono legittimamente approvare le nuove tariffe ma senza disporre alcun effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2026.
In virtù dei principi generali di irretroattività dei regolamenti amministrativi e delle tariffe, l’efficacia dei nuovi importi decorrerà esclusivamente dalla data di esecutività della relativa deliberazione dell’ente.
Resta infine integralmente demandata ai singoli Comuni ogni valutazione di merito in ordine alla definizione quantitativa delle tariffe e delle relative procedure.
La novità normativa assume rilievo anche per l’organo di revisione economico-finanziaria, che potrà ricomprendere tale profilo nell’attività di vigilanza di cui all’articolo 239, comma 1, lettera c), del Tuel. Il revisore è infatti chiamato a verificare che l’ente abbia disciplinato il nuovo servizio, individuando l’ufficio competente assicurando la corretta gestione amministrativa del procedimento. Analogamente, sarà opportuno monitorare nel corso dell’esercizio il grado di copertura dei costi del nuovo servizio a domanda individuale, verificando che le entrate tariffarie risultino coerenti con i costi effettivamente sostenuti e segnalando agli organi dell’ente l’eventuale necessità di adeguamenti tariffari o di ulteriori misure correttive a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
(*) Consigliere Nazionale ANCREL
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