I trasferimenti finanziari tra pubbliche amministrazioni sono fuori campo Iva quando finanziano una reale attività svolta in comune, in assenza di un rapporto sinallagmatico; diventano invece imponibili quando, dietro la forma della cooperazione, si configura una prestazione di servizi resa da un’amministrazione all’altra. A tal fine, l’assenza di un margine di utile non è, da sola, sufficiente a escludere l’Iva.

È questo il principio centrale della risposta dell’agenzia delle Entrate n. 167 del 2026...

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