Le modalità temporali di fruizione del congedo straordinario, previsto dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs 165/2001, rientrano nella sfera decisionale del lavoratore, titolare di un diritto soggettivo pieno, non subordinato al consenso datoriale né comprimibile attraverso scelte organizzative unilaterali.

Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con il parere protocollo n. 950/2026, che sebbene sia rivolto al settore privato, offre importanti spunti di riflessione anche per le pubbliche...

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